Lettera informativa n. 45/13 del  09.03.2013 NG 4-2013

 

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE

 

1) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III,  SENTENZA N. 775 DEL 15 GENNAIO 2013

(Esecuzione forzata – giurisdizione)

In tema di procedure esecutive immobiliari gli articoli 2788 e 2855 c.c., nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell’annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all’interesse legale previsto dall’articolo 1284 c.c. Ne consegue che è escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d’interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali. Ne consegue che gli interessi maturati dopo la scadenza dell’annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita godano della prelazione ipotecaria solo nella misura legale.

 

2) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 903 DEL 16 GENNAIO 2013

(Professioni liberali – notaio)

Il notaio officiato di un atto comportante il trasferimento di un immobile, che non abbia compiuto diligentemente le visure ipocatastali non rilevando l’esistenza di un’ipoteca, può essere condannato a titolo di risarcimento in forma specifica, a procurare la cancellazione della formalità. Tuttavia, tale risarcimento in forma specifica presuppone la possibilità di ottenere il consenso del creditore e che l’incombente non sia eccessivamente gravoso sotto i profili dell’attività da svolgere e della congruità, rispetto al danno, della somma da pagare.

 

3) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 1284 DEL 18 GENNAIO 2013

(Avvocato, compenso)

La nota spese inviata dall’avvocato non è vincolante per il professionista che ne può spedire una di importo superiore se il cliente non l’ha accettata e ne ha fatto espressa riserva.

 

4) CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 5656 DEL 4 FEBBRAIO 2013

(Obbligo di dimora – Obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria – Applicazione)

Occorre la domanda espressa del pubblico ministero anche per l’applicazione delle misure cautelari cosiddette minori, come ad esempio l’obbligo di dimora e l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria, anche nell’ipotesi di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Le misure cautelari non possono essere disposte dal giudice se non previa richiesta del pm, tenuto a prospettare al giudice gli elementi sui quali la richiesta, anche di eventuale natura subordinata, si basa, profilandosi come necessaria per ragioni probatorie ovvero socialpreventive.

 

5) CASSAZIONE CIVILE,SEZ. II, SENTENZA N. 2663 DEL 5 FEBBRAIO 2013

(Consulenza esplorativa – Accertamento della verità processuale – Unico mezzo di prova)

La consulenza tecnica d’ufficio, anche se non costituisce, in linea di massima, mezzo di prova ma strumento per la valutazione della prova acquisita, tuttavia rappresenta una fonte oggettiva di  prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.

 

6) CASSAZIONE CIVILE,SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 2760 DEL 6 FEBBRAIO 2013

(Licenziamento per giusta causa – Mancata ripresa della prestazione lavorativa)

Al dipendente che sospenda volontariamente l’esecuzione della prestazione lavorativa, finché non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa, anche se per fatta concludentia e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando una “mora accipiendi” del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest’ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di “mora accipiendi” nei confronti del dipendente

 

7) CASSAZIONEPENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 6221 DEL 7 FEBBRAIO 2013

(Appalti – Attestazione senza titolo di regolarità contributiva)

Risponde di falso in atto pubblico l’imprenditore che per accedere agli appalti, nella dichiarazione sostitutiva, dice di essere in regola con l’Inps. La responsabilità penale scatta al di là della falsificazione del Durc. Infatti l’articolo 483 del codice penale punisce la violazione del dovere giuridico dell’attestante di esporre la verità in un atto destinato a provare i fatti attestati, a cui sono ricollegati specifici effetti rappresentati dalla ammissione alla gara di appalto.

 

8)CASSAZIONEPENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 6309 DELL’8 FEBBRAIO 2013

 

(Confisca per equivalente – commercialista ideatore della dichiarazione fraudolenta – confisca)

 

E’ legittima la confisca per equivalente sui beni pari al profitto dell’evasione fiscale anche se di proprietà del commercialista ideatore della dichiarazione fraudolenta, poiché ai reati tributari sono applicabili entrambi i commi dell’articolo 322 ter c.p. La loro applicazione non costituisce interpretazione estensiva, per cui non si pone alcun problema di violazione del principio di legalità. D’altronde, il rapporto tra il primo e il secondo comma della norma non comporta, nel caso dei reati tributari, l’inapplicabilità di entrambi, giacché la differenza tra profitto e prezzo del reato e quindi la sussistenza dell’uno e/o dell’altro discende dalla natura del reato stesso e non si pone pertanto su un piano astratto ed esterno alla fattispecie criminosa. Non sussiste infatti una norma che definisca la nozione di profitto del reato, locuzione utilizzata in maniera meramente enunciativa nelle varie fattispecie in cui è inserita, assumendo quindi un’ampia latitudine semantica da colmare in via interpretativa, occorrendo allo scopo non solo una correlazione diretta del profitto con il reato ma altresì una stretta affinità del profitto con l’oggetto del reato stesso.

 

 

 

 

 

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI

 

(Avv.ti Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, Di Luzio Manuela, Di Michele Massimo, Francese Teresa, Giammaria Marco, La Gorga Luca, La Piscopia Vittorio, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Palangio Marina, Panella Piersergio, Pera Anna Maria, Perazzelli Stefano, Pizzuti Gianluca, Renzetti Francesco, Ronzone Nicola, Rossi Giulia)