Lettera informativa n. 165/13 del 14.11.2013 – NG 17/18-2013
NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 17-2013
1) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 23232 DEL 14 OTTOBRE 2013
(Contratti bancari – frazionamento del mutuo)
La banca deve risarcire il danno alla società costruttrice se ritarda il frazionamento del mutuo nonostante i ripetuti solleciti ricevuti. Il rifiuto ingiustificato nonostante l’inesistenza di un obbligo specifico costituisce una violazione del dovere di correttezza e buona fede.
2) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. IV, SENTENZA N. 22047 DEL 26 SETTEMBRE 2013
(Assemblea condominiale – avviso di convocazione)
In tema di condominio negli edifici, l’avviso di convocazione a partecipare all’assemblea condominiale, quale atto recettizio, dev’essere ricevuto e non solo comunicato almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione in prima convocazione. Ciò trae spunto dal consolidato orientamento espresso dalla Corte regolatrice e trova conferma anche nella riforma del condominio.
3) CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 4208 DEL 21 AGOSTO 2013
(Giurisdizione – materie oggetto della giurisdizione esclusiva)
Le controversie inerenti la contestazione degli oneri di urbanizzazione, nel corso delle quali non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi relativi alla determinazione degli oneri quali atti presupposti di quello impugnato, attengono a posizioni di diritto soggettivo, azionabili nel termine di prescrizione, innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Detti oneri non hanno, infatti, natura tributaria, bensì costituiscono un corrispettivo di diritto pubblico avente la funzione di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, atteso che le controversie che hanno ad oggetto la legittimità o meno del contributo relativo a concessione edilizia vertono sull’esistenza o sulla misura di un’obbligazione direttamente stabilita dalla legge.
4) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 23585 DEL 17 OTTOBRE 2013
(Impugnazioni – doppio appello)
Non è precluso alla parte proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, avverso la medesima pronuncia, sino a quando non intervenga una declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità della prima. Ne consegue la correttezza della decisione del giudice del merito che, malgrado l’improcedibilità del primo appello, abbia esaminato quello proposto successivamente.
NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 18-2013
1) TRIBUNALE MANTOVA PRES. EST. BERNARDI, 17 SETTEMBRE 2013
(Patrocinio a spese dello stato – Attività professionale prestata anteriormente alla delibera di ammissione del beneficiario al patrocinio)
Il principio secondo cui gli onorari di avvocato devono essere liquidati con riferimento al momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o con la cessazione dell’incarico professionale, vale anche con riguardo alla disciplina introdotta con il d.m. 140/2012 atteso che varie disposizioni del predetto decreto fanno riferimento all’opera professionale complessivamente prestata mentre la previsione della liquidazione per fasi costituisce unicamente il criterio per determinare l’onorario che conserva tuttavia carattere unitario, conseguendone che spetta al difensore il compenso anche per l’attività prestata anteriormente alla delibera di ammissione del beneficiario al patrocinio a spese dello stato.
2) CASSAZIONE PENALE, SEZIONE V, SENTENZA N. 44248 DEL 30 OTTOBRE 2013
(Bancarotta semplice – spese personali o per la famiglia)
La peculiare fattispecie di cui all’art. 217 n. 1) L.F., disciplinando e punendo le spese personali eccessive dell’imprenditore dichiarato fallito, è tipicamente riferibile all’imprenditore individuale e non all’amministratore di società il quale non può essere ritenuto legittimato a spese personali neppure se non eccessive.
3) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, SENTENZA N. 24490 DEL 30 OTTOBRE 2013
(Socio uscente – obbligazioni sociali)
Il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. L’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali.
4) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 21675 DEL 23 SETTEMBRE 2013
(Avvocato – onorari – procedimento di liquidazione – ingiunzione – opposizione)
Ai sensi della legge 794/1942 (applicabile “ratione temporis”), l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile deve proporsi con atto di citazione, sicché, qualora l’opponente abbia introdotto il corrispondente giudizio con ricorso, la sanatoria del vizio procedurale – operante quando, con la regolare instaurazione del contraddittorio, conseguente alla costituzione della controparte in assenza di eccezione alcuna, sia stato raggiunto lo scopo dell’atto, in virtù del principio di conversione degli atti processuali nulli di cui all’art. 156 cpc – sussiste alla condizione che il ricorso venga notificato nel termine indicato nel decreto, analogamente a come si sarebbe dovuto procedere con l’atto di citazione.
5) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 20118 DEL 2 SETTEMBRE 2013
(Responsabilità patrimoniale – conservazione della garanzia patrimoniale – revocatoria ordinaria)
Nell’ipotesi in cui un immobile venga venduto in tempi successivi a due diversi acquirenti, dei quali solo il secondo trascriva il proprio acquisto, rendendolo così opponibile al primo, quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno e, per conservare la garanzia relativa al proprio credito, può esercitare l’azione revocatoria della seconda alienazione; tuttavia, poiché la seconda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), ai fini dell’accoglimento della revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza della precedente vendita da parte del secondo acquirente, ma è necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell’alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito.
6) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 24564 31 OTTOBRE 2013
(Clausola risolutiva espressa)
In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo (accettazione di un pagamento parziale o tardivo), non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia od avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento.
7) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI, ORDINANZA N. 24731 DEL 4 NOVEMBRE 2013
(Foro competente)
In tema di disciplina a tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l’iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso.
8) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 24568 DEL 31 OTTOBRE 2013
(Avvocato – compenso per attività stragiudiziale)
Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell’avvenuto conferimento dell’incarico, ma anche dell’effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista: principio che vale non solo quando il giudizio si svolge a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ma anche quando questo tragga origine da un’azione di accertamento negativo, posto che, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia il convenuto in giudizio di accertamento negativo.
A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI
(Avv.ti Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, Di Luzio Manuela, Di Michele Massimo, Francese Teresa, Giammaria Marco, La Gorga Luca, La Piscopia Vittorio, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Palangio Marina, Panella Piersergio, Pera Anna Maria, Perazzelli Stefano, Pizzuti Gianluca, Renzetti Francesco, Ronzone Nicola, Rossi Giulia)