Lettera informativa n. 94/15 del  20.05.2015 NG 5-2015

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 5-2015

 

 

RACCOLTA GENNAIO 2015

 

1.CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 245 DEL 7 GENNAIO 2015

(continuazione con riciclaggio – calcolo della pena)

In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto, in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze e all’eventuale giudizio di comparazione fra di esse, senza che possano venire in rilievo anche gli indici di determinazione della pena di cui all’art. 133 cod. pen., che possono contribuire alla determinazione della sanzione da infliggere in concreto.

 

2. CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 846 DEL 12 GENNAIO 2015

(avvocato oggetto di intimidazione – Consiglio dell’Ordine forense – costituzione di parte civile)

Deve ritenersi ammissibile la costituzione di parte civile del Consiglio dell’Ordine forense nell’ambito del procedimento penale nel quale, fra i reati contestati, c’è anche l’incendio di uno studio legale, dovendosi ritenere che la lesione al diritto del singolo lede anche quello dell’organismo associativo che è legittimato all’azione per il risarcimento del danno non patrimoniale.

 

3. CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 677 DEL 12 GENNAIO 2015

(ricorso in cassazione – requisiti)

In tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della “autosufficienza del ricorso”, elaborata in sede civile; ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l’allegazione o la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti del processo.

 

4. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 406 DEL 14 GENNAIO 2015

(accertamento prima di sessanta giorni – nullità)

Anche nel caso in cui l’Ufficio finanziario intenda contestare fattispecie elusive, indipendentemente dalla riconducibilità o meno delle stesse alle ipotesi contemplate dall’art. 37 bis comma 3 Dpr n. 600/73, è tenuto a richiedere preventivamente chiarimenti al contribuente e ad osservare il termine dilatorio di sessanta giorni, prima di emettere l’atto accertativo che dovrà essere specificamente motivato anche in ordine alle osservazioni, chiarimenti, giustificazioni, eventualmente fornite dal contribuente.- Pertanto è inficiato dal vizio di nullità l’atto impositivo emesso in difformità da detto modello procedimentale.

 

5. CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 470 DEL 14 GENNAIO 2015

(ordinamento giudiziario – disciplina della magistratura – tardivo deposito dei provvedimenti)

La responsabilità disciplinare del magistrato sussiste solo per la diretta conseguenza della sua mancanza di diligenza anche nelle scelte organizzative e non per cause e circostanze estranee alla sua sfera di controllo.- Pertanto è necessario accertare se le complessive giustificazioni oggettive concernenti le funzioni qualitative e quantitative espletate, le attività e gli incarichi di ufficio svolti dal magistrato, le condizioni e la modalità di lavoro del medesimo non autonomamente scelte hanno inciso, causalmente, proporzionalmente e specificamente, sui tempi che il magistrato aveva a disposizione per il deposito del provvedimenti del giudice.

 

6. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 744 DEL 19 GENNAIO 2015

(arbitrato rituale – proroga del termine)

Deve ritenersi irrinunciabile l’indicazione di un termine per la definizione del procedimento arbitrale rituale.- Ne consegue che l’affermazione, secondo cui il termine in questione è lasciato nella «piena disponibilità delle parti», si deve intendere nel senso che le parti possono stabilire un termine diverso e più ampio rispetto a quello stabilito, ma non possono rinunciarvi del tutto, prorogando sine die la durata del procedimento arbitrale.

 

7. CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 735 DEL 19 GENNAIO 2015

(espropriazione – occupazione acquisitiva – risarcimento danni – prescrizione)

L’illecito spossessamento del privato da parte della pubblica amministrazione e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità quanto al danno per la perdita del godimento e dalla data della domanda quanto alla reintegrazione per equivalente.

 

8. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 1, ORDINANZA N. 1151 DEL 22 GENNAIO 2015

(appello – deposito in cancelleria – mancata elezione di domicilio – mancata indicazione della Pec)

L’articolo 82 del Rd 37/1934 prevede che gli avvocati, che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dalla circoscrizione del tribunale di appartenenza, devono eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso.- In mancanza la notifica degli atti deve farsi presso la cancelleria del giudice adito.- Tale disposizione trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di appartenenza dell’avvocato e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso davanti alla Corte d’appello e l’avvocato risulti iscritto all’ordine presso un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione cade la sede della Corte d’appello, benché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima.- Ne consegue che deve dichiararsi inammissibile perché tardivo il ricorso per cassazione laddove la sentenza impugnata sia stata notificata presso la cancelleria della Corte d’appello e il difensore, interponendo appello avverso la sentenza del tribunale, aveva omesso di eleggere domicilio, né aveva indicato in atti il proprio indirizzo pec.

 

9. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 1144 DEL 22 GENNAIO 2015

(separazione consensuale – trasferimento dei beni oggetto di accordo)

È soggetto a revocatoria il trasferimento di proprietà dei beni fatto in esecuzione di un accordo di separazione consensuale omologato. Non è infatti un atto dovuto e come tale non può pregiudicare i diritti dei creditori.

 

10. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 1186 DEL 22 GENNAIO 2015

(condominio – lavori appaltati – infiltrazioni d’acqua – domanda di adempimento del contratto – domanda di risarcimento del danno per equivalente)

Il risarcimento del danno per equivalente costituisce una reintegrazione del patrimonio del creditore, che si realizza mediante l’attribuzione di una somma di danaro pari al valore della cosa o del servizio oggetto della prestazione non adempiuta e, quindi, si atteggia come la forma tipica di ristoro del pregiudizio subito dal creditore per effetto dell’inadempimento del debitore, mentre il risarcimento in forma specifica, essendo diretto al conseguimento dell’eadem res dovuta, tende a realizzare una forma più ampia di ristoro del pregiudizio dallo stesso arrecato, dato che l’oggetto della pretesa azionata non è costituito da una somma di danaro, ma dal conseguimento, da parte del creditore danneggiato, di una prestazione del tutto analoga, nella sua specificità ed integrità, a quella cui il debitore era tenuto in base al vincolo contrattuale. Ne consegue che costituisce una semplice riduzione della domanda o comunque una distinta modalità attuativa del diritto fatto valere la richiesta di risarcimento per equivalente allorché sia stato originariamente richiesto, in giudizio, il risarcimento in forma specifica. E che dunque, nella controversia che oppone il condominio all’appaltatore per le infiltrazioni d’acqua verificatesi nelle parti comuni dell’edificio dopo i lavori eseguiti, deve essere cassata con rinvio la sentenza secondo cui la domanda del Condominio, di condanna al risarcimento del danno per equivalente, proposta solo con la precisazione delle conclusioni, era domanda nuova rispetto all’iniziale domanda di adempimento del contratto.

 

11. CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 3786 DEL 27 GENNAIO 2015

(responsabilità amministrativa degli enti – costituzione di parte civile)

Sulla base del d. lgs. 231 del 2001, la costituzione di parte civile nel processo penale per la rivendicazione del risarcimento dei danni nei confronti dell’ente responsabile non è ammessa, con la conseguente nullità della corrispondente ammissione avvenuta nel corso del giudizio e della successiva condanna dell’ente al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

 

12. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 1630 DEL 28 GENNAIO 2015

(regime patrimoniale della famiglia – comunione legale)

La donazione indiretta rientra nella previsione di cui all’articolo 179, primo comma, lett. b), c.c., con conseguente esclusione del bene dalla comunione legale dei coniugi.- L’applicabilità di detto regime deve essere esclusa laddove non si raggiunge la prova circa la dedotta erogazione dalla madre al figlio di una somma di denaro specificamente per l’acquisto dell’immobile.

  

13. CASSAZIONE PENALE, SS. UU., SENTENZA N. 5396 DEL 29 GENNAIO 2015

(indagini preliminari – attività della polizia giudiziaria – accertamenti urgenti)

La nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.- In relazione all’art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire la nullità di un atto nel caso in cui vi assista non può intendersi mai l’indagato o l’imputato, ma solo il difensore (o il pubblico ministero).-

 

14. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, ORDINANZA N. 1778 DEL 30 GENNAIO 2015

(violazione cds – funzionario comunale – contenzioso)

La parte che ha un contenzioso con l’ente per contestare una sanzione amministrativa paga solo le spese «vive sopportate» e non anche quelle del doppio grado di giudizio. La parte che sta in giudizio di persona non può richiedere che il rimborso delle spese vive sopportate, mentre il legale, ove manifesti la sua intenzione di operare come difensore di se medesimo ai sensi dell’articolo 86 c.p.c., ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale e ciò perché solo nel secondo caso vi è esplicazione di difesa tecnica che costituisce parametro per la liquidazione di diritti e onorari.

 

 

 

 

 

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI 2014

(Avv.ti Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Luzio Manuela, Francese Teresa, La Gorga Luca, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Pera Anna Maria, Renzetti Francesco)