Lettera informativa n. 118/15 del 02.07.2015 NG 7-2015

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 7-2015

 

RACCOLTA MARZO 2015

1. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 4485 DEL 5 MARZO 2015

(Professionista – ammissione al passivo – credito da lavoro – privilegio)

Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’articolo 2751 bis n. 2 Cc non rileva se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l’incarico a lui personalmente ovvero all’entità collettiva (associazione, studio professionale) nella quale egli è organicamente inserito quale prestatore d’opera qualificato: nel primo caso il credito ha natura privilegiata, in quanto costituisce in via prevalente remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo svolgimento, mentre nel secondo ha natura chirografaria, perché ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un’attività che è essenzialmente imprenditoriale.

2. CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 9892 DEL 6 MARZO 2015

(Misura cautelare – udienza al tribunale del riesame – avviso mediante posta elettronica certificata – difensore – problemi alla linea telefonica/internet dello studio)

Deve ritenersi valida la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza al tribunale del riesame in materia di misure cautelari notificato a mezza posta elettronica certificata a nulla rilevando i problemi alla linea telefonica/internet dello studio legale del difensore, trattandosi di difetti collegabili alla violazione di obblighi che incombono sul titolare dell’utenza.

3. CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 4628 DEL 6 MARZO 2015

(Contratto preliminare – preliminare del preliminare)

In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex art. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.- Riterrà produttivo di effetti l’accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell’interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.- La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale.-

4. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 4888 DELL’11 MARZO 2015

(indennizzo – eccessiva durata del giudizio – mancata allegazione degli atti del giudizio presupposto)

In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, è sufficiente che la parte ricorrente alleghi gli elementi fattuali relativi al giudizio presupposto, quali la data d’inizio e quella di chiusura, la partecipazione ad esso della parte in una data posizione processuale, lo svolgimento del processo e l’oggetto del contendere. Assolto tale onere da parte del ricorrente, il giudice, ove sia necessario ai fini della decisione di merito, deve esercitare il potere, ai sensi dell’art, 3, quinto comma, l. n. 89/01 — nel testo anteriore alle modifiche di cui al Dl n. 83/12, convertito in l. n. 134/12 — e dell’articolo 738, ultimo comma c.p.c., e indipendentemente da un’espressa sollecitazione di parte, di richiedere l’acquisizione degli atti relativi al giudizio presupposto, senza che ciò costituisca elusione dell’onere probatorio gravante sulla parte attrice.

5. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 4911 DELL’11 MARZO 2015

(Consulente tecnico d’ufficio – compenso)

In tema di ausiliari del giudice deve ritenersi che il diritto alle spettanze per l’attività svolta dal consulente tecnico d’ufficio rimane soggetto a prescrizione soltanto se la decadenza è impedita: ne consegue che solamente nel caso in cui l’ausiliario formuli tempestivamente la propria richiesta di pagamento nei termini di cui all’articolo 71 del testo unico sulle spese di giustizia il relativo diritto rimane soggetto agli ordinari termini prescrizionali, ma, verificatasi la decadenza, non può essere applicato l’ordinario termine di prescrizione per eludere l’applicazione delle norme in tema di decadenza, dovendosi osservare che il termine di cento giorni è previsto a pena di decadenza e ciò significa che il termine è perentorio in quanto fissato per l’esercizio del diritto alle spettanze dovute, che decorre per il solo fatto materiale e oggettivo del trascorrere del tempo indipendentemente da situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l’inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge.

6. CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 10475 DEL 12 MARZO 2015

(Omesso versamento delle ritenute d’acconto)
Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’art. 10 bis, d.lgs. n. 74/2000, la condotta si realizza in parte attraverso un comportamento omissivo, costituito dal mancato versamento entro il termine previsto delle ritenute ed in parte attraverso un comportamento commissivo, evidenziato nella consegna delle certificazioni (ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti).- Essendo entrambe le condotte elementi costitutivi del reato deve affermarsi che, ai fini della sua sussistenza, è necessario che il soggetto attivo non soltanto abbia omesso di versare all’erario l’importo delle ritenute operate quale sostituto di imposta sui compensi effettivamente versati ai sostituti, superando la soglia minima di punibilità attualmente fissata in 50.000,00 euro, ma abbia anche materialmente rilasciato ai sostituiti la relativa certificazione e che ciò sia avvenuto anteriormente alla scadenza del termine entro il quale il sostituto di imposta deve presentare la relativa dichiarazione.- Spetta all’accusa fornire la prova dell’elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate e tale prova non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro.-

7. CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 4954 DEL 12 MARZO 2015

(Pubblico ministero – indagato – termini massimi di custodia cautelare – omesso controllo – danno ingiusto – responsabilità della censura)

Merita la sanzione disciplinare della censura il magistrato che, nella sua qualità di sostituto procuratore nella Repubblica abbia omesso di effettuare il necessario controllo sulla scadenza dei termini di durata massima della misura cautelare disposta nei confronti di alcuni indagati in vari procedimenti, dovendosi ritenere che le misure restrittive se vanno oltre i limiti temporali imposti dalla legge non violano solo il diritto alla libertà personale, ma anche il diritto, ulteriore e distinto, ad essere sottoposti ad indagini senza subire limitazioni superiori a quelle consentite dalla legge – garanzia che costituisce una declinazione del diritto di difesa – dovendosi ritenere che il danno ingiusto si determina nel momento (e per tutto il tempo) in cui vengono superati i limiti massimi di durata della misura fissati dalla legge e non può poi estinguersi a distanza di tempo, eventualmente di molti anni, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, qualora la pena inflitta sia di durata superiore alla restrizione della libertà già subita, fatto peraltro incerto sia nel “se” che nel “quando”.

8. CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 11378 DEL 18 MARZO 2015

(Astensione dalle udienze – procedimenti camerali partecipati)

Deve essere concesso il rinvio dell’udienza anche nell’ambito dei procedimenti in camera di consiglio, laddove il difensore di fiducia dell’imputato ha partecipato all’udienza dichiarando di astenersi e, benché non abbia espressamente chiesto di partecipare al giudizio, la presenza all’udienza accompagnata dalla dichiarazione di astensione deve essere intesa come espressione della volontà di presenziare attivamente, non potendosi richiedere sul punto formule sacramentali, dovendosi ritenere che diversamente il diritto di astensione subisca un pesante condizionamento, trovandosi il difensore a scegliere di rinunciare al proprio diritto costituzionale di libertà per non lasciare privo di difesa tecnica il proprio assistito.

9. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 5491 DEL 19 MARZO 2015

(Abuso del processo – pluralità di processi esecutivi su di un unico titolo)

Deve ritenersi che, ferma restando la natura abusiva della parcellizzazione giudiziale del credito, la sanzione di tale comportamento non può consistere nella inammissibilità delle domande giudiziali, essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione: ne consegue che il rimedio agli effetti distorsivi del fenomeno della fittizia proliferazione delle cause autonomamente introdotte deve individuarsi – in applicazione di istituti processuali ordinari – vuoi nella riunione delle medesime, vuoi sul piano della liquidazione delle spese di lite, da riguardarsi come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine, ciò senza escludere una possibile responsabilità disciplinare a carico dell’unico difensore che – omettendo di accorpare le posizioni in contestazione – abbia determinato l’indebito aggravamento della posizione della controparte, in violazione dell’articolo 49 del codice deontologico forense.

10. CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, SENTENZA N. 11467 DEL 19 MARZO 2015

(Rapina – cellulare dell’ex fidanzato – ingiusto profitto morale – violazione della riservatezza)

Nel delitto di rapina sussiste l’ingiustizia del profitto quando l’agente, impossessandosi della cosa altrui (nella specie un telefono cellulare), persegua esclusivamente un’utilità morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell’autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane.

11. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 5481 DEL 19 MARZO 2015

(Mutuo fondiario – compravendita – collegamento negoziale – terzo datore di ipoteca – responsabilità – notaio – istituto di credito)

Deve ritenersi che la fattispecie del collegamento negoziale sia configurabile anche se i singoli contratti fossero stati stipulati tra soggetti diversi, a patto che gli stessi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo voluto dalle parti: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di merito che esclude il collegamento negoziale fra i contratti di mutuo fondiario e di preliminare di compravendita dopo che il mutuante, ottenuta la somma dall’istituto mutuatario tramite assegno circolare, rifiuta la stipulazione del contratto definito, dovendo ritenersi che il criterio della buona fede costituisca per il giudice uno strumento atto a controllare, non solo lo statuto negoziale nelle sue varie fasi, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, ma anche a prevenire forme di abuso della tutela giurisdizionale latamente considerata e dovendo dunque riconsiderarsi nella specie la responsabilità dell’istituto mutuante e del notaio rogante.

12. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 5717 DEL 20 MARZO 2015

(Licenziamento – impugnazione stragiudiziale – successivo deposito del ricorso – termine – decorrenza)

La lettera della disposizione contenuta nell’articolo 32, comma 1, della legge 183/10, modificato dall’articolo 1, comma 38, della legge 92/2012, che commina l’inefficacia «dell’impugnazione» extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudiziale, dimostra come dal primo dei due atti debba decorrere il termine per compiere il secondo, e non dalla fine dei sessanta giorni concessi per l’impugnazione stragiudiziale. L’esigenza di celerità, intesa a tutelare l’interesse del datore di lavoro alla certezza del rapporto, indica ancora che il termine debba decorrere dalla spedizione e non dalla ricezione dell’atto.

13. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI, SENTENZA N. 5810 DEL 23 MARZO 2015

(Avvocato – crediti professionali – opposizione – foro competente)

In tema di procedimento di ingiunzione, l’articolo 637, terzo comma, Cpc nell’individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all’avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo egli è iscritto, ed il consiglio dell’ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto «attualmente», cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell’ordine: ne consegue che dinanzi a detto giudice deve svolgersi il giudizio di opposizione al provvedimento, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 150/11, dovendosi rilevare che nell’ambito di applicazione del processo sommario previsto dal relativo articolo 14 rientra la sola opposizione al decreto di cui al secondo comma, non quella di cui al terzo comma dell’articolo 637 Cpc.

14. CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 5855 DEL 24 MARZO 2015

(Società – cancellazione – interruzione del processo – immediata)

A seguito della modificazione dell’art. 2495 cod. civ., la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione è stato adottato (con la sola eccezione della “fictio iuris” di cui all’art. 10 legge fall.). Donde l’interruzione del processo del quale la società sia parte, ai sensi degli art. 299 e ss. cod. proc. civ., si verifica dal momento in cui l’evento interruttivo sia stato dichiarato o fatto constatare nei modi di legge; interruzione a cui deve fare seguito la riassunzione da parte dei soci, o nei confronti dei soci che siano subentrati nei rapporti già facenti capo alla società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. Civ.

15. CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., SENTENZA N. 6060 DEL 26 MARZO 2015

(Domanda per credito principale – ammessa con rango privilegiato – domanda per credito accessorio – tardiva – preclusione da giudicato)

Deve escludersi che sussista una preclusione da giudicato per la domanda tardiva sul credito da interessi per effetto dell’intervenuta ammissione al passivo della sorte capitale del credito professionale, ammesso al passivo con rango privilegiato nonostante la liquidazione coatta amministrativa sia una procedura connotata da profili di specialità nell’officiosità nell’iter formativo dello stato passivo, dovendosi ritenere che l’impulso d’ufficio sia temperato, ad esempio, dalla facoltà del creditore di presentare osservazioni alla comunicazione delle somme risultanti a suo credito secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa e ritenere che il mancato esercizio del potere di proporre specifica domanda o di presentare osservazioni alla comunicazione del commissario liquidatore non preclude la proponibilità della domanda di ammissione tardiva del credito accessorio da interessi, non pregiudicata da alcun silenzio-rigetto.

 

  

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI 2014

(Avv.ti Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Luzio Manuela, Francese Teresa, La Gorga Luca, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Pera Anna Maria, Renzetti Francesco)