Lettera informativa n. 112/22 del 25.11.2022
1.ELENCHI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 2023
Ai fini dell’aggiornamento per l’anno 2023 degli Elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, si ricorda ai Colleghi che:
- le DOMANDE DI NUOVA ISCRIZIONE potranno essere presentate a partire dal 15 dicembre 2022 e sino al 15 gennaio 2023, utilizzando il modello allegato. CLICCA QUI
- NON OCCORRE ISTANZA DI PERMANENZA PER L’ANNO 2023: chi è già inserito negli elenchi NON dovrà presentare alcuna istanza, salvo che per chiedere l’iscrizione in ulteriori materie.
L’Elenco sarà rinnovato con decorrenza 31 gennaio 2023, secondo quanto previsto dall’art. 81 co. 4 del DPR 115/2002.
Si segnala che il COA, nella seduta del 10.11.2022, considerata l’emergenza sanitaria vigente sino al 31.03.22, ha deliberato di confermare anche per quest’anno – in deroga ai parametri C.O.F.A. 23.11.18 – la riduzione dei requisiti per l’iscrizione con riguardo al numero dei procedimenti e (quale alternativa ai procedimenti) dei crediti formativi nella materia richiesta.
Resta fermo il requisito della regolarità formativa, che, ai fini dell’iscrizione negli elenchi 2023, si riterrà soddisfatto mediante autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno concluso 2021 (15 CF di cui 3 in mat. obbligatoria), come da modello allegato all’istanza (v. sopra).
2.ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO
Si ricorda ai difensori d’ufficio che le istanze di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale per l’anno 2023 dovranno essere inderogabilmente presentate sulla piattaforma CNF entro il 31 dicembre 2022. (Non sono tenuti a tale adempimento i difensori iscritti nell’Elenco nel corso dell’anno 2022, soggetti all’obbligo solo a partire dall’anno successivo a quello dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 6 co. 1 Reg. CNF. Fanno eccezione le sole iscrizioni deliberate nel 2022 ma su istanze presentate nel 2021, soggette quindi all’obbligo di permanenza entro il 31.12.22.)
I REQUISITI per la permanenza 2023 sono:
10 udienze nell’anno 2022: va selezionata nel format CNF la corrispondente DICHIARAZIONE: “di essere in possesso del requisito della comprovata esperienza in materia penale per aver partecipato, nel medesimo anno cui la richiesta si riferisce, ad almeno 10 udienze. Inoltre dichiara che le udienze non sono state di mero rinvio né cd. di smistamento (e cioè quelle udienze nelle quali non sono state svolte questioni preliminari, o in mancanza di queste, non è stato aperto il dibattimento)” e NON QUELLA relativa alla riduzione a 5 udienze, non prevista per l’anno 2022,
nr. 15 crediti conseguiti nell’anno 2021, 3 dei quali in mat. obbligatoria: va selezionata nel format CNF la corrispondente DICHIARAZIONE: “di essere in regola con l’obbligo formativo nell’anno precedente la richiesta di inserimento nell’elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, e di aver conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 crediti formativi nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento “Formazione continua” del CNF n. 6 del 16 luglio 2014” e NON QUELLA “di aver conseguito nell’anno antecedente la richiesta il numero dei crediti secondo quanto previsto dall’art. 16 (…)”, non applicabile all’anno formativo 2021.
INOLTRE, contestualmente alla presentazione dell’istanza di permanenza (o di iscrizione) sulla piattaforma CNF, va depositata presso la Segreteria dell’Ordine o trasmessa a mezzo posta elettronica (e-mail o PEC), l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno 2021, utilizzando il modello allegato. CLICCA QUI
HELP DESK: per l’aiuto e l’assistenza nella compilazione delle istanze sulla piattaforma, il CNF ha attivato un servizio di help desk gratuito che sarà attivo sino al 31.12.2022 dal lunedì al venerdì ore 9-13.30/14.30-18 al numero 0668417888.
Si ricorda, infine, che la mancata presentazione dell’istanza di permanenza entro il termine previsto comporta, da parte del CNF, la cancellazione d’ufficio dall’Elenco (art. 10 Reg. CNF; art. 29 co. 1-quinquies disp. att. cpp).