Lettera informativa n. 29/23 del 01.03.2023
1.RIFORMA CARTABIA –MODULISTICA UNEP PESCARA
Con riferimento all’entrata in vigore del Decreto n. 149/2022 di attuazione della “Riforma Cartabia”, e a seguito di interlocuzione tra la Dirigente dell’Ufficio UNEP del Tribunale di Pescara e il Presidente del COA, si allegano i seguenti modelli predisposti dal citato Ufficio:
- Modello di dichiarazione ex. art. 137, comma 7, cpc e relata (CLICCA QUI);
- Modello di relata di notifica ex art. 149 cpc (CLICCA QUI);
- Modello di dichiarazione dell’Ufficiale Giudiziario relativa alla ricerca dei beni da pignorare ex art. 492 bis cpc, art.155 quater e quinquies disp. att. cpc (CLICCA QUI);
L’Ufficio UNEP ed il COA resteranno in costante contatto in un’ottica di reciproca collaborazione e con l’impegno ad aggiornare tempestivamente gli iscritti su ogni novità o evoluzione, anche alla luce di eventuali circolari ministeriali esplicative e/o attuative.
2.CNF– CIRCOLARE DAG SU DEPOSITO ACCORDI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Si trasmette in allegato, pervenuta dal CNF, la circolare del Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia 28.02.2023, ad oggetto ”Negoziazione assistita da avvocati in materia di separazione e divorzio – introduzione comma 2-bis all’art. 6 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, per effetto dell’art. 9, comma 1. Lett. i), n. 3, d. lgs 149/2022 – circolare”, con la quale si precisa che, in attesa che venga strutturato il flusso per la trasmissione con modalità telematiche, gli uffici competenti sono autorizzati ad accettare il deposito in forma cartacea, da parte degli avvocati che assistono le parti, degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 DL 132/14. CLICCA QUI
3.VICENDA GIP TRIBUNALE DI ROMA – CONDIVISIONE NOTA OCF
Con riguardo alla notizia di un avviso di fissazione di udienza di un G.I.P. del Tribunale di Roma nel quale è stata riportata la seguente frase: “La persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire all’udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del Giudice senza trovarsi nella condizione di dover retribuire il Difensore d’ufficio, contatti quindi il Difensore come sopra nominatole e lo inviti espressamente e formalmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata o racc. A.R. o in altro documentato modo, a non comparire all’udienza fissata ed in generale a non svolgere alcuna attività difensiva.”, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, con delibera del 23.02.2023, ha manifestato la propria adesione al comunicato emesso dall’Organismo Congressuale Forense il 19.02.2023, con il quale è stato invocato un pronto intervento sulla vicenda da parte del Ministro della Giustizia, così come del Consiglio Superiore della Magistratura e del Presidente del Tribunale di Roma, per gli aspetti di rispettiva competenza.
Il COA di Pescara ha, altresì, ritenuto doveroso ribadire come un invito a limitare ovvero ad escludere la partecipazione dell’Avvocato al processo rappresenti una inaccettabile compromissione dei principi del contraddittorio e della parità delle parti dinanzi al Giudice: ciò in quanto l’esercizio della funzione difensiva, lungi dal rappresentare un mero costo per la parte, costituisce una ineludibile componente della dinamica processuale, presidio necessario a garantire l’attuazione dei principi costituzionali dell’inviolabilità del diritto di difesa e del giusto processo.