Informativa 30/25 (PROROGA SCADENZA REVISIONE ALBO)
Lettera informativa n. 30/25 del 26.02.2025
1.REVISIONE ALBO – DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX DM 47/2016 – PROROGA DEL TERMINE AL 15 APRILE 2025
Si rende noto agli iscritti che il Consiglio, nella seduta odierna, rilevato che, dal monitoraggio effettuato, risultano ad oggi depositate sulla piattaforma Riconosco n. 930 Dichiarazioni di sussistenza a fronte di n. 1412 iscritti soggetti all’obbligo di tale adempimento, considerato che il modulo DM 47/16 sarà ancora disponibile su Riconosco solo sino al 28 febbraio 2025, data oltre la quale si disattiverà automaticamente (come comunicato agli iscritti con pec del 05.02.2025) e ritenuto, pertanto, necessario concedere un margine ulteriore per consentire a tutti il completamento della procedura, ha deliberato di prorogare il termine predetto fissando come nuova scadenza la data del 15 aprile 2025.
Con l’occasione, si ritiene utile fornire ALCUNE PRECISAZIONI relative alla procedura:
- POLIZZA RC PROFESSIONALE: Il campo Data di prima Sottoscrizione è riferito alla prima sottoscrizione “storica” di polizza assicurativa; tale data, se non compilata, viene automaticamente riempita dal sistema con il valore della data di ultima sottoscrizione. Poiché non è possibile modificare autonomamente la data storica, tale modifica va eventualmente richiesta alla Segreteria comunicando la data corretta da inserire; in ogni caso, si segnala che il COA, nella seduta del 20.02.2025, rilevato che la data di prima sottoscrizione non è sempre di agevole reperimento, ha deliberato di ritenere detto dato non rilevante ai fini dell’autocertificazione;
- DICHIARAZIONE DI ESONERO ex art. 21 (“Dichiara di essere esonerato dalla prova di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente dell’esercizio professionale di cui al Decreto 25 febbraio 2016 n.47 in quanto rientrante in una delle ipotesi di esclusione previsti dal comma 7 dell’art. 21 Legge 31 dicembre 2012 n. 247.”) Tale Dichiarazione, che il sistema consente di selezionare in alternativa alla Dichiarazione di Sussistenza, riguarda ESCLUSIVAMENTE i casi previsti all’art. 21, co 6 e 7 della L. 247/12 e previamente comunicati e autorizzati dal Consiglio (e cioè: avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo; donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa; avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.). NON RIGUARDA, perciò, GLI ESONERI DALL’OBBLIGO FORMATIVO ex art. 11 co. 2 L.P. (25 anni di iscrizione, 60 anni di età) che hanno ad oggetto il solo requisito della formazione e non anche gli altri requisiti previsti dal DM 47/16 (polizza RC, partita IVA, ecc.), la cui Sussistenza va dunque dichiarata. Ove ci si avvedesse di avere erroneamente selezionato e depositato la dichiarazione non corrispondente, si può inviare all’Ordine una richiesta di annullamento con relativa, espressa autorizzazione in tal senso, al fine di poter nuovamente procedere al deposito della dichiarazione corretta.
- DECORRENZA ESONERI EX LEGE DALL’OBBLIGO FORMATIVO: Si segnala, inoltre, che il Consiglio, nella seduta del 20.02.2025, in recepimento della sentenza CNF n. 10 del 7 marzo 2022, ha deliberato di modificare l’art. 14, comma 2, del Regolamento COA sulla Formazione Continua stabilendo che: “L’esonero per anzianità di iscrizione all’albo decorre dall’anno di compimento* dei 25 anni di iscrizione. L’esonero per età anagrafica decorre dall’anno di compimento* del sessantesimo anno di età.” *(NOTA: la precedente formulazione prevedeva: “dall’anno successivo a quello di compimento”.)
Sono, pertanto, esonerati dall’obbligo formativo sin dall’anno 2023 coloro che hanno maturato nel corso del medesimo anno l’uno o l’altro dei requisiti di cui all’art. 11 co. 2 L.P.. La Segreteria provvederà d’ufficio all’aggiornamento in tal senso della scheda Riconosco degli iscritti interessati.