Informativa 57/25 (REVISIONE ALBO SCADENZA 15 APRILE 2025)
Lettera informativa n. 57/25 del 01.04.2025
1.REVISIONE ALBO – DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI EX DM 47/2016 – SCADENZA 15 APRILE 2025
Si ricorda agli iscritti che, a seguito della proroga disposta dal COA con delibera 26.2.25 (v. lett. info n. 30/25) il prossimo 15 aprile 2025 scadrà il termine ultimo per l’acquisizione, tramite il sistema Riconosco, delle Dichiarazioni di Sussistenza, cioè delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 2 co. 2 DM 47/16.
Come da comunicazione a mezzo PEC del 05.02.2025, sono soggetti a tale adempimento tutti gli iscritti con anzianità superiore a 5 anni alla data del 1° gennaio 2024 (quindi iscritti in data antecedente il 01.01.2019), salvi i casi previsti dall’art. 21, co. 6 e 7 L. 247/12.
Le Dichiarazioni devono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma Riconosco (menù “D.M. 47/2016”): qualsiasi altra modalità non sarà ritenuta valida.
La procedura resterà attiva sino al termine indicato del 15 aprile 2025; trascorso detto termine, la stessa verrà disattivata e non sarà più possibile presentare la Dichiarazione: l’adempimento risulterà, pertanto, non effettuato.
SI RICORDA CHE l’art. 21 della L.247/12 subordina la permanenza dell’iscrizione all’Albo “all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”, disponendo inderogabilmente che i COA provvedano con cadenza periodica alla verifica della sussistenza di tale requisito nonché alla revisione degli Albi, degli Elenchi e dei Registri.
Le condizioni oggetto di verifica sono elencate nel DM attuativo n.47/2016 (art 2 co.2) e, affinché il requisito di cui sopra sia ritenuto sussistente, debbono ricorrere congiuntamente:
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DM 47/16 CLICCA QUI
La procedura prevede che, accedendo al menù “DM 47/2016” e cliccando sul tasto “Dichiarazione di Sussistenza”, il documento venga generato automaticamente dal sistema già completo dei dati che risultano registrati su Riconosco.
Si segnala che, qualora non risultassero acquisiti tutti i dati relativi ai requisiti richiesti (che, ai sensi dell’art. 2 co. 3 DM 47/16 devono ricorrere congiuntamente), il sistema non consentirà di generare la Dichiarazione; è possibile, in tal caso, integrare il/i dato/i mancante/i per poi procedere nuovamente alla Dichiarazione.
La Dichiarazione, infatti, non è modificabile: le eventuali variazioni/integrazioni dei DATI ALBO (polizza assicurativa, partita IVA, ecc.) vanno effettuate tornando al menù Variazioni Telematiche; qualora, invece, non risultasse aggiornata la situazione CREDITI FORMATIVI ANNO 2023, occorre verificare la scheda menù Utente-Situazione crediti, eventualmente provvedere al caricamento dei Crediti Esterni 2023 (v. lett. info n. 58/24 del 23.04.2024 LINK) e richiederne la validazione alla Segreteria dell’Ordine ai fini della registrazione degli stessi.
DI SEGUITO UN SINTETICO RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI:
1.EFFETTUARE L’ACCESSO AL LINK: https://riconosco.dcssrl.it con le proprie credenziali Riconosco
Al termine, il sistema invierà una PEC di notifica a conferma dell’avvenuta trasmissione ed acquisizione dell’istanza. |
Si ricorda, infine, che la DICHIARAZIONE DI ESONERO EX ART. 21 che il sistema consente di selezionare in alternativa alla Dichiarazione di Sussistenza (“Dichiara di essere esonerato dalla prova di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente dell’esercizio professionale di cui al Decreto 25 febbraio 2016 n.47 in quanto rientrante in una delle ipotesi di esclusione previsti dal comma 7 dell’art. 21 Legge 31 dicembre 2012 n. 247.”), riguarda ESCLUSIVAMENTE i casi previsti all’art. 21, co 6 e 7 della L. 247/12 e previamente comunicati e autorizzati dal Consiglio (E CIOE’: avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo; donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa; avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.). NON RIGUARDA, perciò, GLI ESONERI DALL’OBBLIGO FORMATIVO ex art. 11 co. 2 L.P. (25 anni di iscrizione, 60 anni di età) che hanno ad oggetto il solo requisito della formazione e non anche gli altri requisiti previsti dal DM 47/16 (polizza RC, partita IVA, ecc.), la cui Sussistenza va dunque dichiarata.
Ove ci si avvedesse di avere erroneamente selezionato e depositato la dichiarazione non corrispondente, si può inviare all’Ordine una richiesta di annullamento con relativa, espressa autorizzazione in tal senso, al fine di poter nuovamente procedere al deposito della dichiarazione corretta.