Informativa 8/25 (RIUNIONE TAVOLO TECNICO PENALE PERMANENTE 13.01.2025)
Lettera informativa n. 8/25 del 17.01.2025
1.RIUNIONE TAVOLO TECNICO PENALE PERMANENTE 13.01.2025
Si comunica agli iscritti che, in data 13.01 u.s., si è riunito il Tavolo Tecnico Penale Permanente (T.T.P.P.), istituito dal Tribunale ed al quale partecipano la Procura della Repubblica, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Pescara, al fine di affrontare, in maniera condivisa, gli aspetti problematici di natura tecnica derivanti dall’utilizzo della piattaforma telematica per il deposito degli atti penali.
Si fornisce, pertanto, un prospetto riepilogativo delle principali questioni affrontate.
DEPOSITO DI ATTI, MEMORIE E DOCUMENTI IN UDIENZA
Al riguardo, appare opportuno premettere che, come noto, l’art. 111-bis c.p.p. prevede espressamente, al terzo comma, che l’obbligatorietà del deposito telematico prevista al primo comma, “non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”.
Con la circolare del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia – Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati (D.G.S.I.A.) del Ministero della Giustizia dello 08.01.2025 (CLICCA QUI) avente ad oggetto: “Processo penale telematico – D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 – Redazione verbali di udienza e modalità di acquisizione documentali”, è stato ulteriormente precisato che, in ordine alle modalità di acquisizione di atti, memorie o documenti prodotti dalle parti processuali nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, la Cancelleria debba provvedere: “al deposito telematico del documento richiamato nel verbale, ai sensi del richiamato art. 111-ter, comma terzo, c.p.p., ai fini della completezza del fascicolo informatico (deposito telematico previa acquisizione tramite “scansione” dell’originale analogico), anche al termine dell’udienza e comunque senza ritardo, salvo che si tratti di documenti che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica”.
In ragione dei citati provvedimenti, è stato quindi stabilito che tutti gli atti ed i documenti prodotti in udienza con modalità cartacea (a mero titolo esemplificativo: nomina a difensore, produzioni documentali, conclusioni della parte civile), facendo parte del verbale d’udienza come allegato, saranno scansionati dalla Cancelleria ed allegati al verbale telematico.
Da ciò consegue che non avrà ulteriore applicazione la direttiva della Dirigenza del Tribunale di Pescara n. 45/2024 con la quale era stato richiesto agli Avvocati di far seguire al deposito cartaceo in udienza, l’inserimento dei medesimi documenti scansionati sul portale (P.D.P.).
Pertanto, il difensore non dovrà depositare sul portale i documenti cartacei già acquisiti in udienza nel contraddittorio delle parti in quanto a ciò provvederà la Cancelleria.
Si rivolge, in ogni caso, invito agli iscritti a fornire la massima collaborazione per agevolare le attività demandate al personale di Cancelleria.
ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN FASE DI INDAGINI
Per quanto attiene, invece, le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da presentare alla cancelleria del G.I.P., in relazione a procedimenti nella fase delle indagini e, quindi, privi di un fascicolo recante anche il numero di R.G.G.I.P., permane l’impossibilità della Cancelleria G.I.P. di leggere le predette istanze, nonostante la possibilità per gli Avvocati di deposito sul P.D.P.
In attesa della risoluzione di tale criticità è stato convenuto, esclusivamente con riguardo ai predetti procedimenti, che il deposito delle istanze di ammissione potrà avvenire mediante invio all’indirizzo p.e.c.: depositoattipenali.tribunale.pescara@giustiziacert.it.
LIQUIDAZIONI DEI COMPENSI PER GLI AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN UDIENZA
Con riguardo alle liquidazioni dei compensi per gli Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato in udienza è stato richiesto che, unitamente alla ricevuta di deposito dell’istanza di liquidazione rilasciata dal S.I.A.M., venga depositata anche la relativa notula riepilogativa delle voci da liquidarsi.
PROCEDIMENTI AUTORIZZATI
É stata poi evidenziata la necessità che la Polizia Giudiziaria, in caso di nomina del difensore di fiducia in occasione di adempimenti di competenza, al momento dell’invio dei verbali, specifichi il nominativo dell’Avvocato nell’apposito riquadro in modo da consentire alla Procura della Repubblica di inserirlo nel sistema e, quindi, l’automatico riconoscimento del procedimento tra quelli autorizzati sul P.D.P.
Ugualmente, è stata richiamata l’attenzione delle Segreterie e delle Cancellerie sulla tempestiva risposta ai “solleciti” inviati per ottenere l’autorizzazione al procedimento.
Da ultimo, si segnala che è stata confermata la presa in carico da parte della D.G.S.I.A. della richiesta di modifica evolutiva del P.D.P. con l’inserimento della voce “atto generico non codificato”, mentre sul portale è già disponibile la funzione “aggiorna elenco” per trovare il procedimento di interesse tra quelli “autorizzati”.
Si rinnova l’invito agli iscritti a comunicare le eventuali criticità riscontrate nell’utilizzo della piattaforma informatica, in modo da poter riportare tali questioni nella prossima riunione del T.T.P.P.