Informativa 11/24 (INDICAZIONI DEPOSITO ATTI MEDIANTE PDP)

Lettera informativa n. 11/24 del 29.01.2024

 

1.INDICAZIONI PRATICHE E CRITERI ORIENTATIVI PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI IN PROCURA MEDIANTE PDP 

Si ricorda agli iscritti che, a seguito del DM 29.12.2023 n. 217, sono state stabilite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile.

In particolare, dal 14 gennaio 2024, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti e memorie relativi alla fase delle indagini preliminari e dei procedimenti di archiviazione, nonché per richieste di apertura delle indagini, oltre che per la nomina del difensore e la rinuncia o revoca del mandato, deve avvenire unicamente con modalità telematiche – con ciò intendendosi mediante piattaforma informatica (portale) – con le uniche eccezioni che riguardano i procedimenti relativi a impugnazioni di provvedimenti di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi in fase delle indagini preliminari.

Al riguardo, la Procura della Repubblica ha condiviso con il COA un promemoria recante indicazioni pratiche e criteri orientativi per il deposito degli atti in Procura mediante il portale per il deposito degli atti penali (PDP).

In particolare, è stato precisato che:

1) per i procedimenti in fase di indagini preliminari, ai fini del deposito della nomina quale difensore di fiducia, è sempre necessario allegare un atto abilitante (es. certificato ex art. 335 c.p.p., verbale di identificazione, verbale di conferimento incarico al consulente, verbale di sequestro, ecc.); in assenza dell’atto abilitante, il sistema non consente l’acquisizione della nomina;

2) occorre prestare attenzione alla correttezza:

    1. della fase del procedimento (es. dopo l’esercizio dell’azione penale, gli atti devono essere inviati al Tribunale).
    2. della categoria di iscrizione (es. Registro Noti: Mod. 21; Giudice di Pace: Mod. 21-bis; Registro Ignoti: Mod. 44);
    3. del numero del procedimento;
    4. del nominativo del magistrato;
    5. del nominativo del proprio assistito e che lo stesso risulti parte del procedimento;

3) per i depositi in Tribunale, fino alla data del 31.12.2024, sarà possibile procedere:

– con modalità telematica (dovendosi con ciò intendere unicamente il deposito a mezzo portale)

ovvero

– con modalità non telematiche (deposito cartaceo o invio a mezzo p.e.c.).

Tali strumenti sono alternativi e, pertanto, l’Ufficio chiede ai difensori di avvalersi, nell’effettuare il singolo deposito, dell’utilizzo di un unico canale.

4) con riguardo alle integrazioni di querela, la voce “atti successivi” deve essere impiegata unicamente per quelle che non contengono eventuali nuove notizie di reato; per le integrazioni di querela che includono nuove notizie di reato è opportuno effettuare un nuovo deposito, segnalando la connessione con altra querela;

5) per l’Ufficio non è più possibile utilizzare motivazioni diverse da quelle già previste dal sistema per dare conto del rifiuto del deposito (opzione prima praticabile utilizzando la voce di rifiuto “ALTRO”);

6) la richiesta dei certificati ex art. 335 c.p.p. deve avvenire mediante deposito sulla piattaforma informatica;

7) le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non vanno inviate alla Procura della Repubblica;

8) la voce “istanza di procedimento“, alternativa alla denuncia-querela, deve essere utilizzata unicamente per i reati commessi all’estero;

9) la prima ricevuta prodotta dal PDP indica l’accettazione da parte del sistema e ha valore legale di deposito; per completare la procedura di deposito è necessario un successivo adempimento da parte dell’Ufficio, all’esito del quale il sistema genererà la seconda ricevuta attestante l’accoglimento/rigetto dell’atto inviato;

10) per i fascicoli di competenza del Giudice di Pace, anche a seguito dell’iscrizione della notizia di reato, è stato rilevato che il portale continua a riportare – in sede di consultazione da parte degli Avvocati – la dicitura “in fase di verifica” e ciò per ragioni di natura tecnica non dipendenti dagli Uffici della Procura. Conseguentemente, il legale, per accertarsi dell’avvenuta iscrizione del fascicolo, potrà:

    1. verificare il suo inserimento tra i “procedimenti autorizzati“;
    2. recarsi allo sportello Avvocati dell’U.R.P. e formulare apposita richiesta, fornendo la ricevuta di deposito dell’atto, il numero risultante dal portale e i dati del querelante.

Si evidenzia che, al fine di affrontare, in maniera condivisa, gli aspetti problematici di natura tecnica derivanti dall’utilizzo della piattaforma telematica per il deposito, è stato già attivato dal Tribunale, un Tavolo Tecnico Penale Permanente (T.T.P.P.) al quale partecipano la Procura della Repubblica, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Pescara.

Pertanto, si invitano gli iscritti a comunicare le eventuali criticità riscontrate nell’utilizzo della piattaforma informatica, in modo da poter riportare tali questioni nella prossima riunione del T.T.P.P. che si terrà il 2 febbraio p.v.