Informativa 38/21 (INFO GIURISPRUDENZA N. 3-21)

 

Lettera informativa n. 38/21 del 15.04.2021 – NG 3-21

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 3-2021

 

MARZO 2021    

  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 5665 DEL 2 MARZO 2021 (Indebito arricchimento – Funzionario – Fornitore depauperato – Azione in via surrogatoria nei confronti dell’ente pubblico) In tema di forniture e servizi prestati in favore degli enti locali senza l’osservanza del procedimento contabile previsto per l’assunzione di obbligazioni vincolanti per l’ente locale, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legge 66/1989, convertito, con modificazione, dalla legge 144/89, sostituito dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 77/1995, poi modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 342/97, e trasfuso nell’articolo 191 del decreto legislativo 267/00, il contraente privato fornitore non è legittimato a proporre l’azione diretta di indebito arricchimento verso l’ente pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà (stante la proponibilità dell’azione contrattuale verso l’amministratore), ma è legittimato ad esercitare l’azione ex articolo 2041 c.c. contro l’ente pubblico utendo iuribus dell’amministratore suo debitore, in via surrogatoria ex articolo 2900 c.c., contestualmente alla (e indipendentemente dalla) proposizione della domanda di pagamento del prezzo nei confronti dell’amministratore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le proprie ragioni quando il patrimonio di quest’ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il contraente privato ha l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, in correlazione al depauperamento dell’amministratore, senza che l’ente possa opporre il mancato riconoscimento dell’utilitas, salva la possibilità per l’ente stesso di dimostrare che l’arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 5683 DEL 2 MARZO 2021 (Responsabilità professionale – Iniziativa giudiziaria non intrapresa o malamente intrapresa o proseguita – Criterio del «più probabile che non») L’accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato nel giudizio contro di lui intentato dal cliente implica, da parte del giudice di merito, un giudizio prognostico circa il possibile o probabile esito dell’iniziativa giudiziaria non intrapresa o malamente intrapresa o proseguita. Si tratta di una valutazione ex ante sulla base di un giudizio cosiddetto “contro fattuale”, che il giudice di merito è tenuto a compiere secondo la regola causale della preponderanza dell’evidenza o del «più probabile che non».
  • CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 8500 DEL 3 MARZO 2021 (Testimone – Esame – Domande suggestive) In tema di esame del testimone il divieto di formulare domande suggestive, espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, deve applicarsi, in ogni caso, a tutti soggetti che intervengono nell’esame testimoniale. Opera in linea generale il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta, dovendo anche dal giudice o dal suo ausiliario essere assicurata la genuinità delle risposte ai sensi dell’articolo 499, comma sesto, c.p.p.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, ORDINANZA N. 5984 DEL 4 MARZO 2021 (Assegno di mantenimento versato all’ex coniuge – Pagamento anche delle rate di mutuo – Deducibilità ai fini Irpef) In tema di imposte dirette, in base al tenore letterale dell’art. 10, comma 1, lett. c), tuir, è onere deducibile l’assegno di mantenimento periodico corrisposto da un coniuge all’altro, in conseguenza di separazione legale (ed effettiva), nella misura risultante dal provvedimento dell’autorità giudiziaria o dall’accordo di separazione. La prescrizione dell’art. 10, comma 1, lett. c), tuir, non impedisce, anzi consente al coniuge, tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento, di adempiere alla propria obbligazione versando al terzo creditore le rate del mutuo a carico dell’altro coniuge, maturando, in àmbito fiscale il diritto alla deduzione, dal proprio reddito, dei relativi esborsi, entro il limite del valore dell’assegno di mantenimento. Del pari, sono oneri deducibili i ratei del mutuo sull’abitazione (intestata all’altro coniuge o cointestata) pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione omologato dal tribunale, ove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge “debole”.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 3, ORDINANZA N. 5865 DEL 4 MARZO 2021 (Sinistro stradale – Danno biologico – Postumi permanenti) Il danno alla salute in null’altro consiste che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è dunque corretto né dal punto di vista medico legale, né dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti e poi dell’incidenza di essi sulla vita della vittima. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all’integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona, mentre non esiste un ulteriore danno da incidenza da lesione della salute sulla vita quotidiana.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 1, ORDINANZA N. 5932 DEL 4 MARZO 2021 (Assegno di mantenimento – Coniuge richiedente – Attitudine al lavoro proficuo) In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento che è indispensabile valutare, ai fini delle statuizioni afferenti l’assegno di mantenimento, dovendo il giudice del merito accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale. Allo scopo rileva, ad esempio, la possibilità di acquisire professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza o la circostanza che il coniuge abbia ricevuto, successivamente alla separazione, effettive offerte di lavoro, ovvero che comunque avrebbe potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 6002 DEL 4 MARZO 2021 (Deontologia – Patto di quota lite – Onorario sproporzionato rispetto alle tariffe massime) In materia disciplinare, va sanzionato l’avvocato se il patto di quota lite è sproporzionato rispetto alle tariffe. Anche nel periodo in cui era ritenuto lecito, infatti, l’aleatorietà dell’accordo non esclude la possibilità del giudice di valutarne l’equità.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 6762 DEL 10 MARZO 2021 (Giudizio di primo grado – Rilevazione d’ufficio – Entro il grado di giudizio – Giudicato interno – Impugnazione) Il potere di rilievo “ex officio” dei vizi relativi all’attività processuale, attribuito dalla norma del processo che stabilisce un requisito formale e prescrive un termine di decadenza per il compimento di una determinata attività, deve essere esercitato dal giudice di merito, in difetto di espressa autorizzazione normativa alla rilevazione «in ogni stato e grado» ed escluse le ipotesi di “vizi relativi a questioni fondanti” (che rendono l’attività svolta del tutto difforme dal modello legale del processo), al più tardi entro il grado di giudizio nel quale il vizio si è manifestato. Rimane precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio di ufficio (o su eventuale sollecitazione della parte interessata all’esercizio di tale potere officioso), ove la relativa questione non abbia costituito specifico motivo di impugnazione, ovvero sia stata ritualmente riproposta. Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente sul vizio (e nonostante l’eventuale eccezione della parte interessata), la relazione di implicazione necessaria tra la soluzione – ancorché implicita – adottata in ordine alla validità/ammissibilità della domanda/eccezione di merito (questione processuale pregiudiziale) e l’esame e la pronuncia espressa sulla domanda/eccezione (questione di merito dipendente), determina l’intangibilità della decisione implicita sulla questione processuale ove non specificamente investita con i mezzi impugnatori, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex articolo 161, comma 1, c.p.c., non trovando ostacolo nel carattere implicito della decisione la formazione del giudicato processuale interno.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 3, ORDINANZA N. 7610 DEL 18 MARZO 2021 (Relate di notifica via Pec e della sentenza – Mancata asseverazione autografa) Deve ritenersi procedibile il ricorso per cassazione, pur difettando l’asseverazione autografa in calce alle relate di notifica via Pec e alla sentenza, dal momento che sono presenti attestazioni di conformità in calce alle relate in parola e alla decisione gravata – con indicazione di sottoscrizione digitale insufficiente di per sé in assenza di processo telematico nella fase di legittimità – che sono esplicitamente richiamate in altro correlato atto, ossia l’indice dei documenti depositati, contenente quindi l’elencazione di tali atti, sottoscritto in via autografa, dovendo ritenersi che il nesso esplicito tra i due atti appena richiamati permette di ritenere sussistente l’asseverazione, non essendo equivocabile la sussistenza della correlativa volontà e nemmeno elusa la compiuta struttura formale necessaria, sebbene ricostruibile in modo composito.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 2, ORDINANZA N. 7616 DEL 18 MARZO 2021 (Sentenza di appello – Conferma della decisione – Modifica d’ufficio della liquidazione delle spese di primo grado) Il giudice d’appello che conferma la decisione non può modificare d’ufficio le spese del primo grado. Infatti, in assenza di una specifica impugnazione sul punto, anche l’accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa non comporta la caducazione della condanna sulle spese sulla quale si è ormai formato il giudicato.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 7862 DEL 19 MARZO 2021 (Conto corrente cointestato – Con firma disgiunta – Morte di uno dei correntisti) La banca non risarcisce gli eredi se il contitolare del conto corrente ritira l’intera somma dopo la morte dell’altro. La possibilità di operare in maniera disgiunta, infatti, realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla scomparsa di una parte.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – L, ORDINANZA N. 8436 DEL 25 MARZO 2021 (Spese di giudizio – Compensazione – Controvertibilità delle questioni) Non basta al giudice affermare la controvertibilità delle questioni per compensare le spese di giudizio. Infatti, in assenza di una motivazione esplicita sulle gravi ed eccezionali ragioni, la giustificazione fornita dal giudice diventa tautologica e come tale inesistente.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 8561 DEL 26 MARZO 2021 (Patrocinio a spese dello Stato – Istanza di distrazione del difensore) In tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento di ammissione, ai sensi dell’articolo 136 Tusg, può essere disposta solo qualora non sussistessero in origine o siano venute meno le condizioni reddituali oppure se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Ne consegue che deve essere annullata la sentenza che dopo la soccombenza della parte ammessa rigetta l’istanza di liquidazione del compenso al difensore revocando l’ammissione provvisoria dell’assistito al beneficio per il fatto che il difensore ha chiesto la distrazione. Tale richiesta costituisce l’espressione di un diritto del difensore che spetta in virtù del fatto che egli ha erogato le somme necessarie alle spese e non può pregiudicare i diritti soggettivi dell’assistito non abbiente per la considerazione preliminare che egli è privo del potere di disporne.
  • CASSAZIONE PENALE, SEZ. V, SENTENZA N. 12056 DEL 30 MARZO 2021 (Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) In vista dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevista per il primo settembre 2021 dopo il differimento legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19, deve essere già affermato come nessun effetto dispieghi la riforma sul sistema dei reati fallimentari, in presenza di un’evidente continuità normativa che connota i profili penalistici della novella, che riproduce la lettera delle norme incriminatrici declinate nella legge fallimentare, mentre le norme civilistiche che presiedono ai presupposti della liquidazione dell’impresa ed alla relativa procedura, solo in minima parte già entrate in vigore tali da mutare il presupposto, l’insolvenza dell’impresa, su cui si fondano le norme penali, che sono rimaste immutate, tranne nell’aggiornamento del lessico dei nuovi presupposti di applicabilità.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 8777 DEL 30 MARZO 2021 (Giudizio disciplinare – Sentenza – Componenti il collegio dichiarati ineleggibili) Deve essere esclusa la nullità della sentenza che commina la sanzione disciplinare all’avvocato anche se fra la decisione e il deposito sono dichiarati ineleggibili alcuni componenti del Consiglio che ha pronunciato il provvedimento laddove l’invalidità della nomina, pur dichiarata, non fa venir meno gli atti compiuti, che restano validi essendo indifferente, per il sistema giudiziario, l’attribuzione del posto ricoperto ad uno o all’altro giudicante.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 3, ORDINANZA N. 8863 DEL 31 MARZO 2021 (Responsabilità dell’avvocato – Prova scritta della procura) Nella controversia tra cliente e avvocato sulla responsabilità professionale del legale deve essere cassata la sentenza che conferma il rigetto della domanda ritenendo non provata la procura alle liti, avendo la parte formulato ad hoc una prova per testi inammissibile per il divieto ex articolo 2725 c.c. Si deve invece ritenere che la dimostrazione di un incarico – ossia del contratto d’opera – sia sufficiente a far sorgere l’obbligo del difensore di fornire assistenza, dovendo costui poi provvedere a farsi rilasciare procura ad agire. Ne consegue che per il cliente è sufficiente dimostrare di aver dato incarico ad agire senza che vi sia bisogno di allegazione di prova scritta ad substantiam, non venendo dunque in rilievo i limiti di prova testimoniale.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 9004 DEL 31 MARZO 2021 (Sentenza passata in giudicato – Successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso) In tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente a oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile.