Lettera informativa n. 23/15 del  02.02.2015

 

 

1. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI ORDINE/1 – PRATICA FORENSE

Si trasmette in allegato il nuovo testo del Regolamento per la Pratica Forense, modificato con delibera COA 15.01.15 a seguito dell’entrata in vigore delle norme in materia di tirocinio professionale di cui al Titolo IV Capo I della L.P. 247/12.  (CLICCA QUI)

Tra le principali novità, si segnalano:

ART. 2 co. 1

L’avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio studio, deve essere iscritto all’albo con un’anzianità di almeno cinque anni ed in possesso dell’attestato di formazione continua ai sensi dell’art. 24, comma 6, Regolamento della formazione del CNF. Il possesso dell’attestato non è richiesto per gli iscritti esentati dall’obbligo di formazione continua, ai sensi dell’art. 11, comma 2 L. P. 247/12 e dell’art. 14, comma 1 Regolamento della formazione del CNF.

ART. 4 co. 8

Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

ART. 6 co 1

Ai sensi dell’art.  41, comma 12, L. 247/12 il praticante, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro, purché in possesso del diploma di Giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro. Per poter esercitare il patrocinio, il Praticante abilitato assume dinanzi al Consiglio dell’Ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, analogamente a quanto previsto dall’art. 8 L.P. 247/12 per l’esercizio della professione di avvocato.

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, le norme modificate si applicano ai tirocini iniziati a far data dal 2 febbraio 2015.

 

 

2. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI ORDINE/2 – ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

Si trasmette in allegato il nuovo testo del Regolamento della Disciplina del Diritto di Accesso agli atti e delle Attività Istituzionali, modificato con delibera COA 15.01.2015 relativamente alla Parte II sez. I “Attività istituzionali – Procedure di rilievo disciplinare” a seguito dell’entrata in vigore del Titolo V L.P. 247/12 e del Regolamento CNF n. 2/14 in materia di procedimento disciplinare. (CLICCA QUI)

 

 

Si ricorda che tutti i Regolamenti dell’Ordine sono consultabili sul sito www.ordineavvocatipescara.it alla pagina “Normativa e Regolamenti”, sez. “Regolamenti”.