Lettera informativa n. 12/14 del 21.01.2014
1.CORTE D’APPELLO L’AQUILA – RUOLO UDIENZA LAVORO 23 GENNAIO 2014
Con riferimento all’udienza in oggetto, si trasmette il documento allegato. (clicca qui)
Per ragioni di tutela della privacy, i nomi delle parti sono stati oscurati.
2. NOVITA’ IN MATERIA ASSICURATIVA DL DESTINAZIONE ITALIA
L’art. 8 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, (in G. U. n. 300 del 23/12/2013) ha introdotto alcune modifiche di particolare rilevanza al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private) ed al Codice civile. In particolare si segnalano:
1) La possibilità di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione diretta da parte dell’assicuratore, prima della stipula del contratto, al fine di conseguire una riduzione del premio. Possibilità di installazione sul veicolo di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo (c.d. scatola nera), con costi a carico delle compagnie e riduzione del premio, non inferiore al 7%. In caso di incidente, le risultanze di tale dispositivo formeranno piena prova dei fatti registrati nell’eventuale giudizio civile.
2) La presenza sul luogo dell’incidente e la indicazione nominativa di eventuali testimoni deve risultare dalla denuncia del sinistro ovvero dalla richiesta di risarcimento danni, a pena di inammissibilità della testimonianza nel successivo giudizio risarcitorio civile, a meno che la parte non dimostri l’oggettiva impossibilità della tempestiva identificazione. Segnalazione alla Procura della Repubblica nel caso in cui il giudice accerti la ricorrenza dei medesimi testimoni in più processi.
3) Previsione della facoltà per le imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, di risarcire il danno a cose in forma specifica, come alternativa al risarcimento per equivalente, indirizzando il danneggiato presso autocarrozzerie ed officine di riparazione convenzionate, con idonea garanzia delle riparazioni effettuate. Ove il danneggiato non accetti il risarcimento in forma specifica l’assicurazione corrisponderà direttamente al riparatore scelto dal danneggiato un importo non superiore a quello che avrebbe pagato all’impresa convenzionata ovvero, in caso di presentazione di fattura, lo stesso importo direttamente al danneggiato.
4) Possibilità per le Compagnie di prevedere, all’atto della stipulazione del contratto, il divieto di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto di assicurazione senza il consenso dell’assicuratore.
5) Possibilità di introdurre clausole che prevedano l’erogazione di servizi medico-sanitari da parte di professionisti remunerati dalle Compagnie di assicurazione e la possibilità che la perizia medico-legale di quantificazione delle lesioni venga redatta da uno specialista convenzionato con la Compagnia di assicurazione.
6) Modifica dell’art. 2947 cod. civ., secondo comma, con previsione della decadenza dal diritto al risarcimento del danno nel caso in cui il danneggiato non formuli la richiesta di risarcimento danni entro il termine di tre mesi dal fatto dannoso.