Lettera informativa n. 181/13 del  05.12.2013 NG 19-2013

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 19-2013

 

1) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 25240 DELL’8 NOVEMBRE 2013

(Divisione ereditaria – valore dei beni)

Nella divisione ereditaria il valore dei beni va considerato con riferimento al momento della divisione. Il principio presuppone che il giudizio divisorio si esaurisca in tempi contenuti. Ne consegue che quando si verifica una significativa protrazione del giudizio negli anni, non si può escludere la necessità di una nuova indagine estimativa.

 

2) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE VI, SENTENZA N. 25179 DELL’8 NOVEMBRE 2013

(Consulente tecnico – pagamento compensi)

Il consulente tecnico d’ufficio per ottenere il pagamento delle sue competenze può proporre la domanda nei confronti di una delle parti cui la sentenza ha addebitato le spese di giudizio con ordinaria azione di cognizione, in aggiunta all’azione esecutiva proponibile contro le altre parti in forza del decreto di liquidazione dei compensi, alle quali dette spese erano state provvisoriamente addebitate, a condizione che il consulente dimostri l’inadempienza delle parti obbligate.

 

3) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, SENTENZA N. 25300 DELL’11 NOVEMBRE 2013

(Separazione coniugale – assegno di mantenimento)

Anche il genitore che convive con il figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente è legittimato iure proprio a pretendere quanto dovuto dall’altro genitore per il mantenimento del figlio, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore, coobbligato ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. alle spese necessarie per il mantenimento, a cui il genitore convivente materialmente provvede.-

 

4) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, SENTENZA N. 25412 DEL 12 NOVEMBRE 2013

(Mutuo fondario – interessi di mora)

L’esercizio da parte dell’istituto di credito mutuante della condizione risolutiva prevista dall’art. 17, comma primo, l. 6 giugno 1991 n. 175 nell’ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del contratto di mutuo per cui il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate scadute, anche alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito cosi determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito.

 

5) CASSAZIONE PENALE, SEZIONE VI, SENTENZA N. 45629 DEL 13 NOVEMBRE 2013

(Accesso agli atti – omissione di atti d’ufficio)

Si configura l’omissione di atti di ufficio nella condotta del dirigente pubblico che non dà seguito alla richiesta di accesso agli atti relativa al conferimento di un incarico, a nulla rilevando la formazione del silenzio-rifiuto, che è finzione atta a consentire l’impugnazione dell’interessato ma non cancella l’inadempimento previsto e punito dalla norma di cui all’articolo 328 Cp.

 

6) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE TRIBUTARIA, SENTENZA N. 25467 DEL 13 NOVEMBRE 2013

(Accertamento fiscale – utilizzabilità patteggiamento)

Sono utili ai fini dell’accertamento gli elementi raccolti nel patteggiamento per finanziamenti illeciti. I fatti accertati e le prove assunte in un diverso giudizio (penale, amministrativo, ecc.) sono pienamente utilizzabili come indizi anche nel giudizio tributario. Il giudice di merito può trarre elementi che confermino la responsabilità dalla sentenza penale di applicazione della pena (ex art. 444 c. p.p.) che, seppure non determina un accertamento insuperabile di responsabilità nei giudizi civili e amministrativi, costituisce pur sempre un elemento di prova.

 

7) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA N. 25615 DEL 14 NOVEMBRE 2013

(Licenziamento – giustificato motivo oggettivo)

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento per esigenze produttive, nel cui ambito rientra il riassetto organizzativo per la più economica gestione dell’impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione.- Al giudice spetta solo il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore (Nella specie è stato ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che aveva rifiutato il trasferimento nella nuova sede. La scelta del datore di lavoro non deve essere necessariamente collegata a una situazione di congiuntura economica negativa: è sufficiente l’impossibilità di impiego del dipendente in mansioni equivalenti).

 

8) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, SENTENZA N. 25621 DEL 14 NOVEMBRE 2013

(Onorario avvocato – distrazione delle spese)

Nel caso in cui il pagamento delle spese processuali sia disposto nei confronti della parte e non del difensore distrattario, il quale pure aveva chiesto la distrazione in proprio favore degli onorari non riscossi e delle spese anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli articoli 287 e 288 Cpc e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

 

 

 

 

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI

(Avv.ti Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, Di Luzio Manuela, Di Michele Massimo, Francese Teresa, Giammaria Marco, La Gorga Luca, La Piscopia Vittorio, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Palangio Marina, Panella Piersergio, Pera Anna Maria, Perazzelli Stefano, Pizzuti Gianluca, Renzetti Francesco, Ronzone Nicola, Rossi Giulia)