Lettera informativa n. 93/13 del 25.05.2013 – NG 12-2013
NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE
1) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 10239 DEL 2 MAGGIO 2013
(Legittima la riduzione alla metà degli onorari in caso di gratuito patrocinio in materia civile)
Non è incostituzionale la norma che prevede la dimidiazione dei compensi per le prestazioni professionali forensi rese a persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in materia civile (nonostante il diverso trattamento riservato alle prestazioni forensi in materia penale).
2) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 11025 DEL 9 MAGGIO 2013
(Ipoteca – Fallimento)
La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, deve intendersi estesa ai frutti civili prodotti dall’immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, tenuto conto della mancanza, nella disciplina dell’esecuzione concorsuale, di una previsione contraria od incompatibile con tale estensione, operante nell’ambito dell’esecuzione individuale.
3) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, SENTENZA N. 11017 DEL 9 MAGGIO 2013
(Fallimento – revocatoria – validità delle scritture contabili come prova di pagamento)
In tema di revocatoria fallimentare, le scritture contabili non possono essere usate dal curatore come prova del pagamento. La speciale efficacia probatoria conferita ai libri della società dall’articolo 2710 c.c. vale solo fra imprenditori e non anche nei confronti della curatela.
4) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II ,SENTENZA N. 11387 DEL 13 MAGGIO 2013
(Condominio – Tabelle millesimali –Maggioranza qualificata)
Deve ritenersi sufficiente la maggioranza qualificata ex articolo 1136, secondo comma, c.c. nell’assemblea condominiale e non necessaria invece l’unanimità per la modifica delle tabelle millesimali, dovendosi osservare che esse non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, e dunque risulta logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio, dovendosi inoltre osservare che l’orientamento espresso dalla Sezioni unite civili della Corte di cassazione risulta recepito dalla legge 220/12 di riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013.
5) CASSAZIONE PENALE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 20804 DEL 14 MAGGIO 2013
(Chiamata in correità – De relato – Valore probatorio)
La chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore. Per il conseguimento del fine precisato si richiede: a) la valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) l’accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti d’informazione diverse.
6) CASSAZIONE PENALE, SEZ. III ,SENTENZA N. 20726 DEL 14 MAGGIO 2013
(Guida in stato d’ebbrezza – Applicazione della pena su richiesta delle parti – Favor rei)
La richiesta da parte del condannato cui sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, di fruire della pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 9 bis dell’art. 186 Cds implica una rinuncia tacita al beneficio di cui all’art. 163 c.p. eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti e non necessita di un consenso espresso, essendo sufficiente la non opposizione dell’interessato in deroga a quanto previsto dall’art. 54 del D. L.vo 274/00. La pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità costituisce norma di diritto penale sostanziale che trova applicazione secondo i principi generali previsti dall’art. 2 del Codice penale e che in concreto risulta più favorevole rispetto al beneficio di cui all’art. 163 Cp. La decisione che il giudice di merito è chiamato ad adottare in ordine alla applicabilità della sanzione sostitutiva prescinde da valutazioni di tipo discrezionale quanto alla sua durata – ma non alle concrete modalità applicative – ed è legata, da un lato, alla insussistenza delle condizioni ostative previste per legge (circostanza aggravante dell’avere causato un incidente stradale e pregressa fruizione di analoga pena sostituiva) in via alternativa e/o cumulativa e, dall’altro, al requisito positivo della non opposizione da parte del condannato (o di una sua richiesta esplicita o consenso espresso) alla applicazione della pena sostitutiva medesima. Il criterio di durata e quello di commisurazione della pena sostitutiva rispetto alla pena originaria sono predeterminati per legge e dunque insuscettibili di una valutazione discrezionale da parte del giudice che deve attenersi ai criteri generali di ragguaglio normativamente previsti.
7) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 11523 DEL 14 MAGGIO 2013
(Interposizione fittizia di persona – Litisconsorzio necessario – Sussistenza)
In tema di vendita, poiché l’accertamento dell’interposizione fittizia nei confronti del venditore determina l’esigenza del litisconsorzio necessario occorre che venga dedotto e allegato il suo interesse, ovvero la sua consapevolezza e volontà di aderire all’accordo simulatorio. Ma l’individuazione di questo interesse deriva dalle deduzioni e allegazioni delle parti sulla natura, il contenuto e l’efficacia dell’accordo simulatorio. Se nessun indizio è fornito al riguardo, ma anzi sia allegata l’integrale esecuzione del negozio traslativo dalla parte dell’alienante, la necessità del litisconsorzio deve escludersi, potendosi al più discutere dell’adempimento del relativo onere probatorio.
A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI
(Avv.ti Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, Di Luzio Manuela, Di Michele Massimo, Francese Teresa, Giammaria Marco, La Gorga Luca, La Piscopia Vittorio, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Palangio Marina, Panella Piersergio, Pera Anna Maria, Perazzelli Stefano, Pizzuti Gianluca, Renzetti Francesco, Ronzone Nicola, Rossi Giulia)