Informativa 173/24 (RINNOVO ELENCHI PSS 2025 – PERMANENZA ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO)
Lettera informativa n. 173/24 del 13.12.2024
1.ELENCHI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 2025
Ai fini dell’aggiornamento per l’anno 2025 degli Elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, si ricorda ai Colleghi che:
- le DOMANDE DI ISCRIZIONE potranno essere presentate a partire dal 15 dicembre 2024 e sino al 15 gennaio 2025, utilizzando il modello allegato. CLICCA QUI
- NON OCCORRE ISTANZA DI PERMANENZA PER GLI ELENCHI PSS: chi è già inserito negli elenchi NON dovrà presentare alcuna istanza, salvo che per chiedere l’iscrizione in ulteriori materie.
L’Elenco sarà rinnovato con decorrenza 31 gennaio 2025, secondo quanto previsto dall’art. 81 co. 4 del DPR 115/2002.
Si segnala che il COA, nella seduta del 21.11.2024, ha deliberato di confermare definitivamente – in modifica dei parametri C.O.F.A. 23.11.18 – la riduzione dei requisiti per l’iscrizione con riguardo, per ciascuna materia, al numero dei procedimenti nonché (quale requisito alternativo ai procedimenti) dei relativi crediti formativi.
Resta fermo il requisito della regolarità formativa, che, ai fini dell’iscrizione negli elenchi 2025, si riterrà soddisfatto mediante la dichiarazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno 2023.
2.ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO – PERMANENZA 2025
Si ricorda ai Difensori d’Ufficio che le istanze di permanenza nell’Elenco Unico Nazionale per l’anno 2025 dovranno essere inderogabilmente presentate sulla piattaforma CNF entro il 31 dicembre 2024. (Non sono tenuti a tale adempimento i difensori iscritti nell’Elenco nel corrente anno 2024, in quanto l’obbligo decorre a partire dall’anno successivo a quello dell’iscrizione. Fanno ECCEZIONE le sole iscrizioni, deliberate dal CNF nel 2024, ma su istanze presentate nel 2023 e quindi soggette all’obbligo di permanenza entro il 31.12.2024.)
I REQUISITI PER LA PERMANENZA, di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento CNF (LINK ), sono i seguenti:
- non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda con provvedimento definitivo;
- esercizio continuativo di attività nel settore penale: 10 udienze penali nell’anno 2024 (cioè nel medesimo anno di presentazione della dichiarazione di permanenza);
- adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 L. 247/12: 15 crediti, 3 dei quali in mat. obbligatoria, nell’anno 2023 (cioè conseguiti nell’anno precedente la dichiarazione di permanenza). NON OCCORRE, a tal fine, inviare all’Ordine l’Autocertificazione crediti 2023 se l’adempimento risulta già sulla scheda Riconosco (cioè con il “pallino verde” per l’anno formativo 2023).
Si ricorda che la mancata presentazione dell’istanza di permanenza entro il termine previsto comporta, da parte del CNF, la cancellazione d’ufficio dall’Elenco (art. 10 Reg. CNF; art. 29 co. 1-quinquies disp. att. cpp).