Informativa 162/24 (RUOLI IMMOBILIARI – TRIB PE CONVENZIONI LPU – CONVENZIONE UNIVERSITA’ TERAMO SSPL- D. LGS 164/24)
Lettera informativa n. 162/24 del 28.11.2024
1.TRIBUNALE PESCARA – RUOLI UDIENZE IMMOBILIARI 3-4-5 DICEMBRE 2024
Con riferimento all’oggetto, si trasmettono:
– ruolo ANGELOZZI (03.12.24 clicca qui; 05.12.24 clicca qui)
– ruolo MORELLI (04.12.24 clicca qui)
2.TRIBUNALE PESCARA – CONVENZIONI LAVORI PUBBLICA UTILITA’
Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità:
- Convenzione TRIBUNALE DI PESCARA/Comune di MONTEBELLO DI BERTONA
- art. 54 D. Lgs. 274/00 clicca qui
- messa alla prova art. 168 bis cp clicca qui
- art. 54 D. Lgs. 274/00 clicca qui
3.CONVENZIONE COA PESCARA-FONDAZIONE FORUM ATERNI – UNIVERSITA’ TERAMO SSPL
Si trasmette in allegato la Convenzione sottoscritta dal COA di Pescara e dalla Fondazione Forum Aterni con l’Università degli Studi di Teramo – di cui è parte la SSPL– avente ad oggetto l’integrazione tra la frequenza della Scuola Forense e l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e le relative agevolazioni previste. CLICCA QUI (disponibile sul sito dell’Ordine alla pagina Regolamenti e Protocolli – Pratica Forense/convenzioni)
Si segnala, a tal fine, il bando per l’ammissione alla SSPL dell’Università di Teramo – A.A. 2024-25 (LINK). Scadenza: 02.12.2024 ore 10.
4.D. LGS 31.10.2024 N. 164 – MODIFICHE IN MATERIA DI PIGNORAMENTI E NOTIFICHE
Si segnalano agli iscritti alcune modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 164 del 31.10.2024 (in G. U. 11.11.24 N. 264. In vigore dal 26.11.24) contenente disposizioni integrative e correttive al D. lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), in particolare in materia di pignoramenti e notifiche:
- all’articolo 492 cpc (forma del pignoramento): 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.»; 2) al terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse e le parole «non inferiore ad un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»; (…)
- all’articolo 543 cpc (pignoramento presso terzi – forma del pignoramento): 1) al secondo comma, numero 3), le parole «o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente» sono soppresse; (…)
- all’articolo 3-ter L. 53/94, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata. 3.Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall’avvocato a mezzo del servizio postale o dall’ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l’avvocato dichiara all’ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.»