Informativa 5/24 (RETTIFICA ART 4 DM 217/23)
Lettera informativa n. 5/24 del 16.01.2024
1.RETTIFICA ART. 4 DM 217/23– REINTRODUZIONE COMMI 4,5,6 ART. 18 DM 44/2011
Facendo seguito a quanto ieri segnalato con lett. info. n. 3/24, si informano gli iscritti che è stato pubblicato in G.U. n. 11 del 15 gennaio 2024 un Avviso di rettifica dell’art. 4 del DM 217/23 (CLICCA QUI), in base al quale vengono reintrodotti i commi 4,5,6 dell’art. 18 del DM 44/11 (sono abrogati solo i commi 1,2,3).
Di seguito si riportano i commi, quindi, in vigore:
4.L’avvocato che estrae copia informatica per immagine dell’atto formato su supporto analogico, compie l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all’originale nella relazione di notificazione, a norma dell’articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
5.La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
6.La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.