Informativa 48/21 (INFO GIURISPRUDENZA N. 4-21)

Lettera informativa n. 48/21 del 07.05.2021 – NG 4-21

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 4-2021

 

APRILE 2021  

  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, ORDINANZA N. 9128 DELL’1 APRILE 2021 (Cassazione di sentenza penale ai soli effetti civili – Giudizio di rinvio ex articolo 622 C.p.p. – Accertamento demandato al giudice del rinvio) Nella cassazione di sentenza penale ai soli effetti civili, con la regola posta all’articolo 622 c.p.p., il legislatore processuale ha delineato un sistema in cui, venuta meno ogni possibilità di contestazione in ordine ai capi penali, non ricorrono più quelle ragioni che avevano originariamente giustificato, a seguito della costituzione di parte civile, il “sacrificio” dell’azione civile alle ragioni dell’accertamento penale, con conseguente dovere del giudice civile, nella (libera) ricostruzione dei fatti e nella loro (libera) valutazione, di applicare del criterio civilistico del “più probabile che non” nella valutazione del nesso causale, in luogo di quello tipico del processo penale dell’alta probabilità logica, e con conseguente irrilevanza, sul piano processuale, dell’eventuale, contraria indicazione contenuta nella sentenza penale di rinvio ex articolo 622 c.p.p.
  •  CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 9369 DELL’8 APRILE 2021 (Causa fissata per la trattazione in camera di consiglio – Rimessione alla pubblica udienza – Ammissibilità) In tema di giudizio di cassazione, l’assegnazione di una causa alle sezioni ordinarie in camera di consiglio non osta, in caso di rilevanza delle questioni da trattare, alla sua rimessione all’udienza pubblica, in applicazione analogica dell’articolo 380 bis, comma 3, c.p.c., atteso che il collegio non può essere vincolato alla valutazione operata sul punto dal presidente della sezione e che l’udienza pubblica, nel disegno della riforma realizzata dalla legge 197/16, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste ed il pm – tenuto a concludere per primo -, le decisioni aventi rilevanza nomofilattica, idonee a rivestire efficacia di precedente, orientando, con motivazione avente anche funzione extraprocessuale, il successivo percorso della giurisprudenza.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 9380 DELL’8 APRILE 2021 (Polizza infortuni estesa al rischio morte – Erogazione indennizzo per l’intero massimale – Atto di transazione – Stipulato dal danneggiato con il responsabile civile) L’assicuratore del “ramo vita” nell’adempiere all’obbligazione derivante dalla polizza, attribuendo la somma prevista al beneficiario, non soddisfa alcun credito risarcitorio vantato da quest’ultimo nei confronti del terzo responsabile del danno, prescindendo la prestazione dell’assicuratore dall’esistenza e dall’entità del pregiudizio subito dal beneficiario derivante dall’atto illecito. Ne deriva che viene meno la stessa possibilità di attuazione del meccanismo surrogatorio, non essendo l’assicuratore chiamato ad adempiere a causa dell’illecito, ma a causa dell’evento della morte dell’assicurato e, cioè, della verificazione del rischio oggetto della polizza. Quindi la stipula dell’atto di transazione tra i danneggiati e l’autore del danno non integra alcuna lesione del diritto di surrogazione, non potendo derivare dall’atto transattivo con effetti liberatori del debitore alcuna responsabilità del beneficiario ai sensi dell’articolo 1916 comma terzo c.c.
  •  CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 9413 DEL 9 APRILE 2021 (Intermediazione finanziaria – Contratto – Forma scritta – Sottoscrizione con firma elettronica leggera) Deve ritenersi che la firma elettronica leggera apposta sul contratto bancario o di investimento soddisfi il requisito legale della forma scritta: ne consegue che è valida l’operazione in covered warrant compiuta dall’utente nell’area riservata del sito web dell’intermediario finanziario con la mera pressione del bottone di assenso (point and click).
  •  CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 9464 DEL 9 APRILE 2021 (Spese di giudizio – Avvocati – Onorari) La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012 ed in relazione all’attività professionale da lui svolta, nell’interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che l’operato del giudice, ai sensi dell’art. 11, comma 9, del dm predetto, consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario – ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad € 1.500.000,00) – successivamente da incrementarsi, specificandosene il criterio concretamente adottato, in funzione dell’effettivo valore della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero e dell’importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell’opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
  •  CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 9839 DEL 14 APRILE 2021 (Delibera condominiale – Parti comuni – Ripartizione delle spese) In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art, 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario. Sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dell’art. 1137, secondo comma, del codice civile.
  •  CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 14214 DEL 15 APRILE 2021 (Abuso d’ufficio – Novella introdotta dal decreto legge 76/2020 – Violazione di specifiche regole di condotta – Espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge – Senza margini di discrezionalità) Deve ritenersi che con la nuova formulazione dell’articolo 323 c.p., a seguito della novella introdotta dal decreto legge 76/2020, convertito dalla legge 120/20, non costituisca reato la condotta addebitata nell’ambito del concorso pubblico del giudizio delle commissioni sul merito della produzione scientifica del candidato, laddove l’incoerenza del giudizio valutativo rispetto alla regola tecnica che lo sorregge non è più suscettibile di integrare la fattispecie tipica, a meno che la regola tecnica non sia trasfusa in una regola di comportamento specifica e “rigida”, di fonte primaria, ma anche in tal caso permane l’insindacabilità del “nucleo valutativo” del giudizio tecnico.
  •  CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 10242 DEL 19 APRILE 2021 (Processo civile – Impugnazioni – Sentenza che decide su più domande – Sentenza non definitiva e liquidazione delle spese – Su una delle domande e prosecuzione della lite per le altre) Ai fini dell’individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte tra le stesse parti, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Tuttavia, qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell’ambiguità derivante dall’irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l’appello in concreto proposto mediante riserva.
  •  CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – L, ORDINANZA N. 10629 DEL 22 APRILE 2021 (Compenso al difensore – Eventualmente aumentato – Giudizi introdotti separatamente – Riunione) In tema di spese giudiziali il presupposto necessario affinché possa liquidarsi un unico onorario – eventualmente aumentato – è che vi sia un unico processo o più processi che, benché separatamente introdotti, siano stati successivamente riuniti. Ne consegue, in relazione alla fattispecie concreta, che sia la fase di studio che quella introduttiva del giudizio andavano liquidate in relazione ad entrambi i procedimenti, potendo stabilirsi un solo onorario per la fase istruttoria, unica per entrambi i giudizi.
  •  CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, ORDINANZA N. 11012 DEL 26 APRILE 2021 (Separazione consensuale – Rapporti patrimoniali – Assegno «vita natural durante» – Rendita costituita – Giudice del divorzio – Diritto all’assegno divorzile – Verifica) In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito – credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno e a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare).
  •  CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, SENTENZA N. 15868 DEL 27 APRILE 2021 (Processo penale – Legittimo impedimento – Rinvio dell’udienza chiesto via Pec) È valida l’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento trasmessa dall’avvocato alla cancelleria tramite pec. È irrilevante, peraltro, che l’udienza si sia svolta con un difensore d’ufficio perché il giudice ha l’obbligo di prendere in esame la richiesta quando è trasmessa con congruo anticipo.
  •  CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 11468 DEL 30 APRILE 2021 (Assistenza stragiudiziale – Danno emergente – Ripetibilità) Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in fase precontenziosa. Non è condivisibile la giurisprudenza secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’articolo 75 disp att. c.p.c., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte, con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande. Ne consegue che tali spese non possono essere pretese nel procedimento instaurato ai sensi dell’articolo 28 della legge 794/92 e dell’articolo 14 del decreto legislativo 150/11.
  • CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 1, ORDINANZA N. 11472 DEL 30 APRILE 2021 (Prole – Mantenimento dei figli – Abilitati a una professione) Viene meno il diritto all’assegno di mantenimento in favore del figlio che ha già raggiunto l’abilitazione alla professione forense.
  •  CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 1, ORDINANZA N. 11475 DEL 30 APRILE 2021 (Mantenimento – Dissimulare le reali condizioni economiche – Responsabilità processuale aggravata) Nell’ambito di un giudizio di separazione, il coniuge che «dissimula le sue reali capacità economiche» per non versare l’assegno deve risarcire l’ex dei danni da responsabilità processuale aggravata.