Lettera informativa n.  167/17 del 04.12.2017

 

1.ELENCHI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 2018

Si ricorda ai Colleghi che le DOMANDE DI ISCRIZIONE negli Elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato per l’anno 2018 potranno essere presentate a partire dal 15 dicembre 2017 e sino al 15 gennaio 2018.

IL MODELLO PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE (clicca qui) è disponibile sul sito dell’Ordine www.ordineavvocatipescara.it alla pagina: Modulistica – Patrocinio a spese dello Stato.

Chi è già inserito negli elenchi non deve ripresentare istanza, salvo che per la richiesta di iscrizione in ulteriori materie.

L’Elenco sarà rinnovato con decorrenza 31 gennaio 2018, come previsto dall’art. 81 co. 4 del DPR 115/2002.

 Si precisa che per l’Elenco 2018 non è richiesta la dichiarazione di permanenza (prevista, per gli elenchi del Patrocinio a spese dello Stato, solo a conclusione del triennio formativo 2017-19).

 

 2.ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D’UFFICIO

Si ricorda che i Difensori d’Ufficio, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di inserimento nell’Elenco Nazionale tenuto dal CNF, devono presentare la DOMANDA DI PERMANENZA con la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art. 29 comma 1 quater e disp. att. c.p.p UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA INFORMATICA DEL CNF https://gdu.consiglionazionaleforense.it

Per quanto concerne il requisito relativo all’assolvimento dell’obbligo formativo si riporta quanto previsto dall’art. 2 co 4 Linee Guida CNF:  “4. Il richiedente deve inoltre attestare di essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 legge 247/2012 (…), con riferimento all’anno antecedente a quello in cui la richiesta viene presentata.”

(V. ART. 2 LINEE GUIDA CNF. Disponibile sul sito dell’Ordine www.ordineavvocatipescara.it alla pagina: Servizi agli Iscritti – Difese d’Ufficio.)

Si ricorda, altresì, che la mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della domanda e della documentazione richiesta entro il termine previsto comporta la cancellazione d’ufficio dall’Elenco Nazionale (art. 29 comma 1 quinquies disp. att. c.p.p e art. 9 Regolamento CNF).

  • DIFENSORI D’UFFICIO TRIBUNALE MINORI

Inoltre, ai fini della permanenza nella lista dei difensori d’ufficio innanzi il Tribunale per i Minorenni, fermo restando l’adempimento di cui sopra, occorre presentare entro il medesimo termine apposita istanza all’Ordine documentando la partecipazione a n. 2 (due) udienze innanzi il Tribunale per i Minorenni; a sua volta, l’Ordine provvederà a trasmettere l’istanza, unitamente a parere motivato, all’Ordine Distrettuale che dovrà deliberare la permanenza nella lista suddetta.

(V. Parere Commissione CNF 18.07.17 in materia di inserimento e permanenza nelle liste degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi il Tribunale per i Minorenni. CLICCA QUI)