Lettera informativa n. 145/17 del 27.10.2017

 

 1.ART. 94 CO. 2 DPR 115/02 – INAPPLICABILITA’ ALLA MATERIA CIVILE

Si informano gli iscritti che, a seguito del quesito posto dal COA circa l’applicabilità anche per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile dell’art. 94, comma 2, contenuto nelle disposizioni particolari per il processo penale del TU 115/02 (impossibilità dello straniero a produrre dichiarazione consolare per i redditi), il Presidente del Tribunale ha trasmesso il verbale della  riunione del 14.09.2017 con i Magistrati, che hanno ritenuto corretto l’indirizzo del COA di Pescara di non applicabilità della norma in questione, riservata alla sola materia penale. CLICCA QUI

 

2.DEPOSITO TELEMATICO ISTANZE GP –VERIFICA INSERIMENTO DATI

Si segnala agli iscritti che, all’esito dell’esame delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato in modalità telematica sinora presentate, in diversi casi sono stati rilevati dati inseriti in maniera incompleta o errata o non rispondente ai documenti allegati.

Al fine di evitare ritardi nella procedura o eventualmente il rigetto dell’istanza, si raccomanda ai Colleghi di prestare particolare attenzione all’inserimento dei dati anagrafici dei richiedenti e dei componenti il nucleo familiare, riportando sempre per esteso nome, cognome, codice fiscale (non indicare iniziali, nomi o codici abbreviati o incompleti) e, prima di procedere all’invio dell’istanza, verificare la corrispondenza dei dati inseriti con quelli risultanti dai documenti allegati; se del caso, effettuare le dovute correzioni. (v. Passo 7: “Riepilogo Richiesta” del Manuale Operativo consultabile sul sito dell’Ordine alla pagina Servizi Cittadino – Patrocinio a spese dello Stato)

 

3.FOGLIO DI CALCOLO LIQUIDAZIONE COMPENSI

Si informano gli iscritti che, di concerto con i Giudici delle Esecuzioni, è stato predisposto l’allegato foglio di calcolo da utilizzare per la richiesta di liquidazione dei compensi ai Custodi e/o Professionisti Delegati alle procedure esecutive. CLICCA QUI