Lettera informativa n.  140/19 del  07.10.2019 – NG     11-19

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE n. 11-2019

MARZO 2019 (II)

 

 CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 7560 DEL 18 MARZO 2019

(Patrocinio a spese dello Stato – Difensore – Riduzione di legge del compenso – Limitata complessità dell’attività svolta e delle questioni dibattute)

Deve ritenersi legittima la sentenza di appello che non è incorsa nella violazione dell’articolo 130 del testo unico delle spese di giustizia laddove ha correttamente ridotto alla metà il compenso per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come quantificato in base alla limitata complessità dell’attività svolta e delle questioni dibattute, sulla base delle somme liquidate in sentenza a titolo di risarcimento del danno, non essendo vincolato all’importo richiesto in domanda e non potendo comunque rilevare che le richieste avanzate dai danneggiati fossero state solo parzialmente accolte per escludere la riduzione di legge.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 7566 DEL 18 MARZO 2019

(Indebito arricchimento – Pubblica amministrazione committente – Risparmio di spesa – Perdita patrimoniale del professionista – Tariffa professionale – Parametro di valutazione)

Qualora debba essere riconosciuto un indennizzo per arricchimento senza causa per lo svolgimento di un’attività professionale, la quantificazione può essere effettuata utilizzando la tariffa professionale come parametro di valutazione, per desumere, in via generale, il risparmio conseguito dalla pubblica amministrazione committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 2, ORDINANZA N. 7699 DEL 19 MARZO 2019

(Amministratore – Nomina – Delibera illegittima – Procura conferita all’avvocato)

In materia condominiale è valida la procura conferita all’avvocato dall’amministratore di condominio nominato con delibera illegittima. Fino all’avvenuta sostituzione, infatti, il gestore continua a esercitare i poteri di rappresentanza di tutti i comproprietari.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 2, ORDINANZA N. 7868 DEL 20 MARZO 2019

(Contratto preliminare di preliminare – Risoluzione per inadempimento)

Legittima la risoluzione per inadempimento del preliminare di preliminare di vendita immobiliare. Spetta al giudice valutare se il primo accordo costituisce già un contratto valido e suscettibile di conseguire effetti con esclusione dell’esecuzione in forma specifica.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. VI – 1, ORDINANZA N. 7939 DEL 20 MARZO 2019

(Assegnazione della casa coniugale – Accordo dei coniugi sul mantenimento legato alla vendita della casa – Revoca dell’assegnazione dell’immobile)

Va revocata l’assegnazione della casa coniugale se lei si è accordata sul mantenimento. Infatti la creazione di un nesso tra uso dell’abitazione fino alla vendita del bene ed entità dell’assegno giustificano la cancellazione del beneficio.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 12541 DEL 20 MARZO 2019

(Patteggiamento allargato – Riparazione pecuniaria)

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il patteggiamento di una pena detentiva anche nella forma cosiddetta “allargata” preclude l’applicazione della riparazione pecuniaria di cui all’articolo 322 quater c.p., presupponendo essa la pronuncia di una sentenza di «condanna» propriamente detta, cioè resa a seguito di rito ordinario o abbreviato.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 8026 DEL 21 MARZO 2019

(Licenziamento individuale – Tentativo di conciliazione – Termine di decorrenza – Mancato deposito di memoria)

In tema di impugnativa del licenziamento individuale ex articolo 6 della l. n. 604/66, come modificato dall’articolo 32, comma 1, della l. n. 183/10, ove alla richiesta, effettuata dal lavoratore, di tentativo di conciliazione o arbitrato nel termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale consegua il mancato accordo necessario al relativo espletamento, in quanto la controparte non depositi presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, la memoria prevista dall’articolo 410, comma 7, c.p.c., dallo scadere di tale termine di 20 giorni decorre l’ulteriore termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore stesso è tenuto a presentare, ai sensi dell’ultima parte del comma 2 del citato articolo 6, il ricorso al giudice a pena di decadenza.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA N. 7966 DEL 21 MARZO 2019

(Prima casa – Cessione a terzi in virtù degli accordi sulla separazione)

Non perde le agevolazioni sulla prima casa il contribuente che cede l’abitazione prima di cinque anni in virtù di un accordo sulla separazione.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 7940 DEL 21 MARZO 2019

(Domande ed eccezioni non accolte in primo grado – In quanto rimaste assorbite – Riproposizione)

Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla legge 353/90 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione – che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae – nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: articolo 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA N. 8238 DEL 22 MARZO 2019

(Cortile condominiale – Regolamento – Obbligo di mantenere il cortile sgombro – Possibilità di transito di veicoli – Delibera a maggioranza che prevede la sosta e la locazione dei posti ai condomini)

In materia condominiale, la delibera a maggioranza non può legittimare il parcheggio nel cortile se il regolamento prevede solo il transito dei veicoli. Il passaggio consentito ai proprietari dei box e dei locali commerciali non può essere esteso a tutti quando le norme prevedono che l’area debba rimanere sgombra.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. V, ORDINANZA N. 8145 DEL 22 MARZO 2019

(Chiropratico – Prestazioni – Esenzione)

Non devono ritenersi esenti da Iva le prestazioni del chiropratico non essendo ancora stato adottato il regolamento attuativo che definisce il profilo professionale e la formazione necessaria per il relativo esercizio.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 8230 DEL 22 MARZO 2019

(Immobile – Estremi del titolo urbanistico nell’atto – Reale e riferibile al cespite – Difformità dell’immobile)

La nullità comminata dall’articolo 46 del testo unico dell’edilizia e dagli articoli 17 e 40 della legge 47/1985 va ricondotta nell’ambito del comma 3 dell’articolo 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente, deve esser riferibile, proprio, a quell’immobile. In presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 12906 DEL 25 MARZO 2019

(Evasione Iva – Superamento del 4% della soglia di punibilità)

L’imprenditore non è punibile per evasione Iva se sfora solo di 10 mila euro la soglia di 250 mila. Il 4% è tollerato perché scatta la particolare tenuità del fatto.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 12876 DEL 25 MARZO 2019

(Omicidio colposo – Committente – Culpa in eligendo – Inadeguatezza dell’impresa appaltatrice)

In materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente un accordo per una mera prestazione d’opera. La culpa in eligendo, cioè la verifica dell’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice, in relazione all’entità e alla tipologia della prestazione richiesta, inerisce – è bene rammentare – alla posizione di garanzia propria dell’imprenditore e agli obblighi di valutazione del rischio specifico che scaturiscono dagli artt. 2087 e 2050 c.c. e trova il proprio fondamento nell’art. 7 del decreto legislativo 626/1994: ne consegue che deve essere annullata con rinvio la sentenza di assoluzione pronunciata nel procedimento per omicidio colposo.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV, SENTENZA N. 12890 DEL 25 MARZO 2019

(Custodia cautelare – Applicazione di pena inferiore tre anni su richiesta delle parti)

Deve essere cassata con rinvio l’ordinanza che ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’imputato, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, quando il prevenuto aveva già patteggiato una pena inferiore ai tre anni di reclusione, laddove è indubbio che l’intervento di una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, non possa che incidere sul giudizio cautelare devoluto al Tribunale, che ha omesso di operare una compiuta ed adeguata valutazione in ordine alla possibilità che la pena detentiva irrogabile al prevenuto, all’esito del giudizio, fosse o meno superiore a tre anni, essendosi invece limitato a ritenere tecnicamente adattabile la misura cautelare più afflittiva solo in rapporto alla pena edittale del reato.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE, SENTENZA N. 8312 DEL 25 MARZO 2019

(Deposito di copia non autenticata della decisione impugnata – In “ambiente digitale”)

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo Pec priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 82/2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata. I medesimi principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e del corrispondente messaggio Pec con annesse ricevute – senza attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata redatta in formato elettronico e firmata digitalmente (e necessariamente inserita nel fascicolo informatico) senza attestazione di conformità del difensore ex articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto legge 179/12, convertito dalla legge 221/12 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata sottoscritta con firma autografa ed inserita nel fascicolo informatico senza attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 53/1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa. Mentre se alcune o tutte le controparti rimangono intimate o comunque depositino controricorso ma disconoscano la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata il ricorrente, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica della decisione impugnata sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio. La comunicazione a mezzo Pec a cura della cancelleria del testo integrale della decisione (e non del solo avviso del relativo deposito), consente di verificare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione, mentre per quanto riguarda l’autenticità del provvedimento si possono applicare i suindicati principi, sempre che ci si trovi in “ambiente digitale”.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, ORDINANZA N. 8404 DEL 26 MARZO 2019

(Cortile comune – Chiusura con un cancello – Mancata consegna delle chiavi a uno dei comproprietari – Usucapione)

La chiusura con un cancello non basta per usucapire il cortile comune se non è protratta per venti anni. Il partecipante alla comunione, infatti, non deve compiere atti di interversione del possesso ma l’esclusione del contitolare dall’uso deve durare il tempo necessario previsto dalla legge.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, ORDINANZA N. 8381 DEL 26 MARZO 2019

(Culpa in eligendo – Subappalto – Infortunio sul lavoro – Responsabilità solidale del committente e del suo incaricato)

In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi ad esempio per l’infortunio sul lavoro del dipendente del subappaltatore risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di culpa in eligendo, la quale ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi e tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando – esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi – abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l’autonomia organizzativa, incidendo anche sull’utilizzazione dei relativi mezzi.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 8473 DEL 27 MARZO 2019

(Mediazione obbligatoria – Comparizione della parte personalmente)

Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo 28/2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore. Nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. VI, SENTENZA N. 13422 DEL 27 MARZO 2019

(Conto corrente – Mero accredito di ratei di pensione – Accrediti anteriori al vincolo – Limite del triplo dell’assegno sociale)

In tema di sequestro preventivo deve essere annullato il provvedimento impugnato laddove il ricorrente ha costantemente dedotto che sul conto corrente erano accreditati solo i ratei di pensione che costituiscono sua unica fonte di reddito mentre il tribunale del riesame, dando rilievo all’intervenuta confusione con il restante patrimonio, non si è confrontato con tale specifica deduzione, mentre risulta necessario verificare la causale degli accrediti e assicurare, se del caso, a fronte degli accrediti anteriori all’apposizione del vincolo, almeno una somma non inferiore al triplo dell’assegno sociale, salvi gli specifici limiti riguardanti accrediti successivi.

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III, SENTENZA N. 13729 DEL 29 MARZO 2019

(Notifica – Via Pec – Mancato inserimento indirizzo Pec avvocato nel Reginde)

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell’art. 16, camma 6, Dl. 179/12 nel caso in cui detta notificazione non risulti possibile per mancato inserimento dell’indirizzo pec nel registro generale degli indirizzi di cui all’articolo 7 del Dm. 21 febbraio 2011, n. 44.