Lettera informativa n. 167/15 del 20.11.2015

1. ATTESTATO DI FORMAZIONE – PARERE CNF
Si segnala agli iscritti il parere del Consiglio Nazionale Forense 20.02.15 n. 20 relativo al possesso dell’attestato di formazione di cui all’art. 25 del Regolamento CNF n. 6/14, quale requisito per l’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative, in particolare quelli per le difese d’ufficio (v. anche art. 1 co. 3 Reg. CNF difese d’ufficio) e per il patrocinio dei non abbienti. (CLICCA QUI)

2. ELENCO DIFENSORI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 2016
Si ricorda ai Colleghi che le domande di iscrizione nell’Elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato per l’anno 2016 potranno essere presentate a partire dal 15 dicembre 2015 e sino al 15 gennaio 2016. Il modello di domanda è disponibile sul sito dell’Ordine www.ordineavvocatipescara.it alla pagina: Servizi al Cittadino – Patrocinio a spese dello Stato. (CLICCA QUI)
Non deve ripresentare l’istanza chi è già inserito nell’elenco, salvo che per la richiesta di ulteriori materie.
L’elenco sarà rinnovato con decorrenza 31 gennaio 2016, come previsto dall’art. 81 co. 4 del DPR 115/2002.
ATTESTATO DI FORMAZIONE
Per l’inserimento negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato (e per ogni altro elenco previsto da specifiche normative), il Consiglio, nella seduta del 17.09.15, preso atto del parere del CNF n.20 del 20/2/15 (v. sopra), ha deliberato di richiedere agli iscritti la produzione dell’attestato di formazione di cui al Regolamento CNF n.6/14; per il mantenimento della iscrizione, la produzione dell’attestato di formazione sarà richiesta a partire dall’anno 2017.
Si precisa che:
– per l’ottenimento dell’attestato occorre essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo formativo per gli anni 2014 e 2015 (art. 26 co. 5 Reg. CNF n.6/14);
– gli attestati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo per gli anni 2014 e 2015 rilasciati nel corrente anno e quelli che saranno rilasciati nel corso dell’anno prossimo hanno validità fino al 31/12/16;
– gli attestati rilasciati con riferimento al solo anno 2014 non sono validi ai fini dell’inserimento negli elenchi che andranno aggiornati per l’anno 2016, per i quali è necessario possedere l’attestato di assolvimento dell’obbligo formativo anche per l’anno 2015.
Il modello di domanda per l’attestato di formazione è disponibile sul sito dell’Ordine www.ordineavvocatipescara.it alla pagina Formazione Continua. (CLICCA QUI)