Lettera informativa n. 46/13 del  09.03.2013 NG 5-2013

 

 

NEWSLETTER GIURISPRUDENZIALE

 

1) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA 24 GENNAIO 2013 N. 1715

(Giudizio disciplinare –  legittimo impedimento)

La gastroenterite acuta e regolarmente certificata da un medico non è legittimo impedimento per il legale chiamato a difendersi in un giudizio disciplinare.

 

2) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA 29 GENNAIO 2013 N. 2071

(Notaio – omessa visura)

Il notaio è responsabile per omessa verifica delle formalità pregiudizievoli anche se la compravendita avviene tramite autenticazione di scrittura privata e sono le stesse parti a scegliere la forma del negozio. Le particolari circostanze in cui avviene il trasferimento del cespite impongono una vigilanza maggiore al professionista, che non è responsabile soltanto quando risulta espressamente esonerato dall’esperimento delle visure catastali.

 

3) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAVORO, SENTENZA 31 GENNAIO 2013 N. 2167

(Notifica a procuratore  non domiciliato)

La notifica delle sentenze nei procedimenti civili in cui il procuratore non ha eletto domicilio nel luogo dove ha sede il tribunale procedente si perfeziona con la consegna, da parte dell’ufficiale giudiziario, di copia conforme della pronuncia presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. Risultano pertanto irrilevanti, ai fini del rispetto del termine breve per impugnare, tutte le altre formalità previste dalla legge e, in particolare, la certificazione del cancelliere che attesta che la notifica non risulta avvenuta. Questa certificazione, infatti, può riferirsi soltanto all’avviso della notificazione, ma non può comprendere anche l’attività di notificazione, che sfugge, invece alla funzione certificatrice del cancelliere.

 

4) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, SENTENZA 5 FEBBRAIO 2013 N. 2663

(Consulenza esplorativa – Accertamento della verità processuale)

La consulenza tecnica d’ufficio, anche se non costituisce, in linea di massima, mezzo di prova ma strumento per la valutazione della prova acquisita, tuttavia rappresenta una fonte oggettiva di  prova quando si risolve nell’accertamento di fatti rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.

 

 

5) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA 5 FEBBRAIO 2013 N. 2638

(Avvocato – responsabilità)

Va esclusa la responsabilità dell’avvocato per l’inutile decorso del termine per l’impugnazione quando il cliente, che revoca l’incarico al difensore alla vigilia della scadenza, risulta ben avvertito delle conseguenze che produrrebbe il mancato esperimento del rimedio giudiziario. Affinché si configuri la responsabilità professionale, l’assistito deve provare la sussistenza del danno, la riconducibilità del pregiudizio all’incuria del legale e l’eventuale riconoscimento delle sue ragioni se l’avvocato avesse tenuto la condotta dovuta.

 

6) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 6 FEBBRAIO 2013 N. 2760

(Licenziamento per giusta causa – Mancata ripresa della prestazione lavorativa – Sospensione retribuzione)

Al dipendente che sospenda volontariamente l’esecuzione della prestazione lavorativa, finché non provveda a mettere nuovamente a disposizione la stessa, anche se per fatta concludentia e senza ricorrere a specifici requisiti formali, determinando una “mora accipiendi” del datore di lavoro, non è dovuta la retribuzione, atteso che, in applicazione della regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, quest’ultima spetta soltanto se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di “mora accipiendi” nei confronti del dipendente.

 

 

7) SENTENZA TRIBUNALE PESCARA – SEZIONE LAVORO – 12 FEBBRAIO 2013

(Contratto di lavoro a termine – termini di impugnazione e onere della prova)

Il differimento al 31 dicembre 2011 del termine di cui all’art. 32 l. 183/2010 di impugnazione dei licenziamenti, disposto con d.l. 225/2010 conv. in l. 10/2011, si applica anche all’impugnazione del contratto a termine ritenuto illegittimo. E’ onere del lavoratore ricorrente dimostrare che l’azienda convenuta abbia violato i limiti percentuali posti all’impiego della manodopera flessibile di lavoro previsti dal d.lgs. 368/2001 e che non vi sia stata da parte dell’impresa la valutazione dei rischi.

 

8)CASSAZIONE  CIVILE, SEZ. I, SENTENZA  15 FEBBRAIO 2013 N. 3831

(Assegno di divorzio – revisione – decorrenza effetti)

In materia di revisione dell’assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione e la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (“rebus sic stantibus”), del precedente giudicato impositivo del  contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione. Poiché il precetto è stato intimato in una data in cui, anche a seguito di giudizio ex art 9 L n 898/1970, il titolo posto alla base dell’esecuzione, era ancora valido ed efficace, mancano entrambe le condizioni dell’azione ex art 96 comma  2 c.p.c.: l’inesistenza del diritto e l’azione senza normale prudenza”.

 

9) CASSAZIONE CIVILE, SEZ. TRIBUTARIA, SENTENZA 22 FEBBRAIO 2013 N. 4535 

(Elusione – contratti simulati – qualificazione)

L’amministrazione finanziaria e anche il giudice tributario possono riqualificare i contratti fra privati e ritenerli simulati se, ad avviso dell’ufficio, hanno il solo scopo dell’indebito risparmio d’imposta. E ciò al di là di una norma specifica che vieti tali accordi, essendo sufficiente il principio costituzionale di abuso del diritto.

 

10) CASSAZIONE PENALE, SEZIONE VI, SENTENZA 25 FEBBRAIO 2013 N. 9092

(Convenzione europea – Arresto provvisorio – Perentorietà del termine)

Nel regime retto dalla Convenzione europea di estradizione, ove sia stata applicata provvisoriamente una misura coercitiva a norma dell’articolo 715 Cpp, questa deve essere revocata qualora alla scadenza del termine massimo decorrente dal giorno dell’arresto (da computare nel termine) non sia stata indirizzata dal ministero della Giustizia della parte richiedente al ministero della Giustizia italiano o per via diplomatica la domanda di estradizione, corredata dai documenti giustificativi, nulla rilevando che detta domanda sia pervenuta nel detto termine all’organizzazione.

 

11) CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, GRANDE SEZIONE, SENTENZA 26 FEBBRAIO 2013 C399/11

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente – Esecuzione di una pena irrogata in absentia – Possibilità di revisione della sentenza)

L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente. L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, è compatibile con le esigenze derivanti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione.

 

 

 

A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO INFORMATIVE GIURISPRUDENZIALI

(Avv.ti Acciavatti Mirco, Arcieri Mastromattei Antonella, Cannati Giuseppe, Cavallucci Matteo, Cocco Antonietta, De Lellis Bronislava, Di Carlo Giorgio, Di Cesare Giuseppe, Di Luzio Manuela, Di Michele Massimo, Francese Teresa, Giammaria Marco, La Gorga Luca, La Piscopia Vittorio, Massari Colavecchi Luigi Angelo, Mimola Gaetano, Palangio Marina, Panella Piersergio, Pera Anna Maria, Perazzelli Stefano, Pizzuti Gianluca, Renzetti Francesco, Ronzone Nicola, Rossi Giulia)